SUPERBONUS

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale per un Fabbricato appartenente ad un unico proprietario con 10 unità abitative, mi è parso di capire che con certezza non si può applicare l’ecobonus ma è possibile il sismabonus.

2020-09-07T13:54:34+00:00Settembre 7th, 2020|, |

07/09/2020  L'esclusione prevista dalla circola 24/e dell'Agenzia delle entrate riguarda il Superbonus tout court sia per gli interventi di risparmio energetico che di riduzione della vulnerabilità sismica, si può sempre optare per il sisma+eco  bonus classico. Nel merito l’Agenzia specifica: ‘Il contribuente può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale le spese ammesse a detrazione comprendono tutte le opere necessarie per il completamento dell’opera?

2020-09-07T13:49:06+00:00Settembre 7th, 2020||

07/09/2020 Per quanto riguarda il superbonus vi rientrano le spese per gli interventi previsti nell'art.119 della Legge 77/70 e quelle accessorie alle stesse necessarie a dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte; cioè per fare un cappotto termico una spesa accessoria può essere il ponteggio, la preparazione del supporto, la tinteggiatura,... sempre nel rispetto

IO E MIO MARITO SIAMO COMPROPRIETARI E NON RESIDENTI DI UN CASALE ANTICO TERRA-TETTO CON 2 ABITAZIONI CON 2 INGRESSI INDIPENDENTI, E UN GRANDE GIARDINO TUTTO INTORNO. MI AVETE GIà RISPOSTO CHE NON SI PUò BENEFICIARE DELL’ECOBONUS . VOLENDO FARE COMUNQUE MIGLIORAMENTI ENERGETICI, TIPO FOTOVOLTAICO, SOLARE , CALDAIA ETC., C’E’ LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AD UN ALTRO TIPO DI BONUS? E COSA SI POTREBBE CAMBIARE?

2020-09-05T17:48:02+00:00Settembre 5th, 2020||

05/09/2020 Plausibilmente le è stato risposto che non può beneficiare del superbonus in quanto l'edificio come descritto avendo delle parti comuni si configura comunque come condominio e vi è la coincidenza dei comproprietari per entrambe le unità. Se entrambe le unità sono dotate di impianto termico può realizzare tutti gli interventi da lei elencati sia

Con il cosiddetto DL Semplificazione, l’intervento di Demolizione e Ricostruzione è stato assimilato ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in virtù di questo la demolizione e ricostruzione con sostituzione di un tetto (solaio latero-cementizio) con un tetto in legno e copertura con tegole fotovoltaiche…è un intervento che rientra nel superbonus 110%? Come massimale detraibile devo fare riferimento al massimale per impianto fotovoltaico (2,400 € per ogni kW)?

2020-09-07T13:56:20+00:00Settembre 5th, 2020||

05/09/2020 La demolizione e ricostruzione di un elemento dell'involucro opaco ( tetto) appartenente alla superficie disperdente ( cioè che delimita l'ambiente riscaldato dall'esterno o da un ambiente non riscaldato) rientra nel superbonus come intervento trainante se da solo l'intervento interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio. Inoltra per l'accesso al superbonus sarà necessario

Nell’art. 63 del D.L 104 /2020 si dice espressamente che “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.». Cosa si intende per 1/3 del valore dell’edificio? Inoltre le due condizioni necessarie e cioè MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI e 1/3 DEL VALORE DELL’EDIFICIO devono verificarsi contemporaneamente?

2020-09-05T17:38:29+00:00Settembre 5th, 2020||

05/09/2020 In prima convocazione “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno la metà del valore dell’edificio”(50% dei millesimi di proprietà, 500/1000). In seconda convocazione “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un

Mia moglie e proprietaria in un fabbricato (ex beneficiario della legge 219/81, assegnatario di contributo e mai finanziato per mancanza di fondi) costituito da 4 unità immobiliari (condominio di fatto) di cui lei ne ha in proprietà tre, è possibile usufruire del superbonus per tutte le unità abitative anche se nella ricostruzione ne verranno realizzate 3 di cui 2 di sua proprietà?

2020-09-04T14:23:27+00:00Settembre 4th, 2020||

04/09/2020 Per interventi sulle unità immobiliari, site all’interno di edifici plurifamiliari oppure all’interno dell’edificio in condominio, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi , è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi

Salve, io e mio fratello siamo comproprietari di una palazzina composta da 7 unità immobiliari, due prime case e il resto seconde case dove abita mia madre ma senza nessun contratto ne locazione o comodato ma è residente li. Stavamo iniziando una ristrutturazione e volevamo accedere al super bonus per l efficientamento energetico. Volevo sapere se potevo accedervi e in che misura.

2020-09-04T14:08:22+00:00Settembre 4th, 2020||

04/09/2020 Se le 7 unità sono tutte in comproprietà tra lei e suo fratello non può accedere al Superbonus ai sensi della circolare 24/e dell AdE. Puo però accedere al sisma bonus o/e  ecobonus con aliquote di detrazione fino al 85%.

IO E MIO FRATELLO ABBIAMO DUE APPARTAMENTI, SECONDE CASE PER ENTRAMBI, IN UN PALAZZO DI NOSTRA PROPRIETA’ DOVE VORREMMO ISOLARE GLI ESTERNI (CAPPOTTO) E METTERE IL FOTOVOLTAICO, OLTRE A CAMBIARE FINESTRE E PORTEFINESTRE. RIENTRIAMO, ESSENDO SOLO NOI I PROPRIETARI, NEL SUPERBONUS 110%?

2020-09-04T14:06:11+00:00Settembre 4th, 2020||

04/09/2020 Se tutte le unità immobiliari dell’edificio sono in comproprietà ai due fratelli non rientrano nel superbonus ai sensi della Circolare 24/E .

io e mio marito siamo comproprietari e non residenti di un casale terra-tetto con 2 abitazioni con 2 ingressi indipendenti, si può beneficiare dell’ecobonus al 110% ?

2020-09-04T13:47:33+00:00Settembre 4th, 2020||

04/09/2020 Secondo quanto riportato dalla circolare dell'AdE, "Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti."

Condominio minimo di due unità di proprietà della stessa persona. Una unità è posseduta dal proprietario e una dal locatario in virtù di giusto contratto di locazione. Possono intervenire sulle parti comuni naturalmente ognuno per le parti possedute?

2020-09-04T13:42:07+00:00Settembre 4th, 2020||

04/09/2020 Il quesito non si specifica il tipo di agevolazione che si intende utilizzare. Se ipotizziamo l'utilizzo del Superbonus 110% del DL Rilancio convertito in L.77/2020 la risposta è NO. Infatti, in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'art.119 del DL Rilancio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini», ai fini dell’applicazione

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