SUPERBONUS

Secondo quanto previsto dal Dl rilancio anche gli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali in zona sismica 1 e 2 di (art. 16 DL n.63 del 2013 comma 1bis) passano dal 50% al 110% di detrazione. Ciò significa che non è necessario effettuare la classificazione del rischio sismico dell’edificio?

2020-09-20T06:04:48+00:00Settembre 20th, 2020||

20/09/2020 Ai sensi della conversione in legge del DL rilancio è necessario per gli interventi antisismici “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive

Esiste un chiarimento o un elenco dei lavori correlati, necessari e indispensabili che rientrano per causa di forza maggiore nelle lavorazioni necessarie per eseguire il cappotto di un fabbricato che vuole usufruire del 110? Si richiede se le lavorazioni del computo metrico necessarie per eseguire un cappotto, quali ad esempio smontaggio e montaggio unità esterne clima per split interni su facciate, smontaggio e montaggio discendenti ( o sostituzione con nuove per danneggiamento), smontaggio e montaggio luci esterne su logge e balconi, grigliature e canaline per tubazioni gas, nuove tubazioni per rete antenna ecc, sono comprese nel 110.

2020-09-20T05:50:41+00:00Settembre 20th, 2020||

20/09/2020 Non esiste un elenco delle lavorazioni nei documenti di prassi del Superbonus ma per le minime lavorazioni indispensabili può riferirsi alla norma tecnica per la corretta progettazione e posa in opera del cappotto o anche al manuale Cortexa.  Tuttavia il decreto attuativo requisiti segnala tra le spese ammissibili “demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto

Casa singola disposta su tre piani-costruzione 1990- lombardia Il seminterrato é accatastato parte come cantina e parte come ” ALTRA U.I.U. SUB ecc. Le zone sono tutte dotate di radiatori dalla costruzione. Mi viene detto che per poter usufruire delle agevolazioni del superbonus per sostituzione sistema di riscaldamento devo togliere i termosifoni da questi ambienti in quanto non dichiarati “abitabili”. chiedo se sia corretto.

2020-09-20T05:45:47+00:00Settembre 20th, 2020||

20/09/2020 Se il piano cantinato non è abitabile sulla licenza edilizia ma nella realtà lei lo abita allora l'edificio presenta ha una difformità nell'uso. In funzione dello strumento urbanistico vigente potrebbe valutare se il cantinato può essere reso abitabile ( immagino si tratti di una non abitabilità per altezza interna inferiore a 2,70m). Tanto premesso

Nel comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio viene indicato che per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Quindi anche per gli interventi di nuova costruzione) il limite di spesa è di 1600 euro per ogni KW di potenza nominale. La mia domanda è: Dato che le nuove costruzioni non possono accedere al Superbonus, l’installazione di impianti fotovoltaici su nuove costruzioni hanno effettivamente diritto agli incentivi al 110%? Se si, bisogna attuare le normali procedure per richiedere il superbonus? Come bisogna comportarsi in questo caso con con gli interventi trainanti?

2020-09-10T19:43:34+00:00Settembre 10th, 2020||

10/09/2020 Rileviamo questa incongruenza presente nel testo di legge da lei riportato. Le nuove costruzioni non solo non ammesse al Superbonus ma sono anche obbligate ad avere un impianto fotovoltaico ai sensi del D.Lgs.28/2011, quindi non avrebbe senso il riferimento agli edifici di nuova costruzione. E' preferibile attendere chiarimenti istituzionali nel merito.

Sono proprietario di una villetta a schiera facente parte di un condominio orizzontale costituito da 7 unità immobiliari. Ho accesso indipendente tramite cancello al giardino di mia proprietà esclusiva attraverso una strada condominiale interna. Posso accedere al Superbonus singolarmente per la mia unità immobiliare?

2020-09-10T19:42:03+00:00Settembre 10th, 2020||

10/09/2020 Nel caso da lei rappresentato è  possibile accedere al Superbonus come anche riportato nella: Risposta n. 328 OGGETTO: Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" - Articoli 119 e121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)  

Edificio unifamiliare. L’asseverazione di cui al punto 2.1 dell’allegato A, con riferimento agli interventi sull’involucro dell’edificio (pareti e finestre) riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella l dell’allegato E; INOLTRE “ Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la SUDDETTA ASSEVERAZIONE PUÒ essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici. Analogamente l’asseverazione di cui al punto 6.1 dell’allegato A per la sostituzione degli impianti di riscaldamento PUÒ essere sostituita da “idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi”, concetto ripetuto e specificato al punto 6.2. Quindi per finestre e impianti ibridi (e anche in altri casi) le asseverazioni del termotecnico riguardo alle caratteristiche tecniche degli interventi POSSONO essere sostituite dalle dichiarazioni dei produttori o installatori. A questo punto entra in gioco il punto 13.2 che dice che quando l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche PUÒ essere sostituita….. allora la spesa massima ammissibile È CALCOLATA usando la tabella dell’allegato I. Cioè, quando è possibile sostituire l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche allora si DEVE usare direttamente l’allegato I con limiti di spesa per kw o a metro quadro, senza fare riferimento ai computi metrici e prezziari. (indipendentemente dal fatto che la asseverazione sui requisiti l’hai sostituita o meno). Puoi inoltre fare riferimento alla tabella dell’allegato I quando, per gli interventi diversi da quelli sopra citati, non trovi le voci che ti servono nei preziari, in alternativa alla determinazione di nuovi prezzi. Vi risulta?

2020-09-09T10:44:08+00:00Settembre 9th, 2020||

09/09/2020 Quanto da lei riportato è il testo del decreto. L'allegato I contiene i limiti o massimali di spesa ammissibili che non sostituiscono i prezzi di cui ai computi metrici e prezziare.

io e mio fratello siamo proprietari esclusivi, ogni uno di un appartamento 1 e 2 piano, e comproprietari 50% di altre due unità al PT dello stesso fabbricato e vorremmo usufruire del Super-bonus 110% realizzando: Cappotto intero fabbricato,infissi e riscaldamento con caldaia a condensazione. 1) Possibile accedere per le 4 unità ? 2) Se si, le detrazioni per ogni tipo di intervento (trainante e trainati) a quanto ammontano rispettivamente , e sono cumulabili?

2020-09-07T14:04:51+00:00Settembre 7th, 2020||

07/09/2020 Nel caso da lei rappresentato il Condominio può accedere al Superbonus nella sua interezza. Per gli interventi trainati di isolamento della superficie opaca ha un limite di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi trainanti cumulabili con quelli trainati il limite di spesa per ciascuna unità immobiliare dipende dall'intervento, ad

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