Secondo quanto previsto dal Dl rilancio anche gli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali in zona sismica 1 e 2 di (art. 16 DL n.63 del 2013 comma 1bis) passano dal 50% al 110% di detrazione. Ciò significa che non è necessario effettuare la classificazione del rischio sismico dell’edificio?
20/09/2020 Ai sensi della conversione in legge del DL rilancio è necessario per gli interventi antisismici “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive