05/09/2020

Plausibilmente le è stato risposto che non può beneficiare del superbonus in quanto l’edificio come descritto avendo delle parti comuni si configura comunque come condominio e vi è la coincidenza dei comproprietari per entrambe le unità. Se entrambe le unità sono dotate di impianto termico può realizzare tutti gli interventi da lei elencati sia sugli impianti che sull’involucro ed accedere all’Ecobonus singole unità ad esempio:

– isolamento del tetto limite di detrazione 60.000euro per unità immobiliare, aliquota di detrazione 65%
– isolamento a cappotto delle facciate ( limite ed aliquota sopra riportati)
– sostituzione dei serramenti ( limite di detrazione sempre 60.000euro e aliquota 50%)
– sostistuizone dell’impianto termico ( limite di detrazione 30.000 euro ed aliquota 50-65% in funzione del tipo di impianto)
– installazione di pannelli solari termici  ( limite di detrazione sempre 60.000euro e aliquota 65%)
– installazione di impianto fotovoltaico ( limite di spesa 96.000 euro per unità immobiliare ed aliquota 50%)
etc etc

Occorre pertanto affidarsi ad un professionista per una consulenza specifica che valuti lo stato di fatto dell’edificio e, rispondendo anche alle sue esigenze, individui gli interventi più idonei.

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