FAQs

Sono stata incaricata come tecnico progettista per il rifacimento di una facciata di un edificio storico. Il committente è interessato al solo rifacimento della facciata principale. Dall’elaborazione del computo metrico emerge che verrà rimosso + del 10% di intonaco della superficie della singola facciata. Nel caso specifico il calcolo del 10% previsto dalla norma riguarda la totalità della superficie disperdente dell’ intero edificio o della superficie su cui si interviene?? Se la superficie da considerare è quella dell’edificio nella sua totalità, considerando che l’intervento riguarda la singola facciata, anche se verrà rimosso + del 10% della superficie l’intervento potrebbe rientrare nel bonus facciate senza ricorrere obbligatoriamente ad interventi di miglioramento energetico dell’edificio con incidenza sulla trasmittanza ??

2021-04-08T09:54:49+00:00Aprile 8th, 2021||

08/04/2021 il DM Requisiti minimi 26.6.15 indica: "Rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio"  (Superficie lorda disperdente quindi riferita all'intero edificio: pareti perimetrali copertura, basamento, pareti di cassa scala etc etc) https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici  

Si chiede chiarimento /  verifica  del seguente iter procedurale con specifico riferimento ai limiti di spesa : Immobile conforme , autonomo  con ingresso indipendente , in muratura portante , preesistenza impianto con libretto centrale e scontrino di acquisto. Intervento trainante : sismabonus con superamento di n. 1 classe ( metodo semplificato )  importo limite 96.000 x 1, 1 = 105.600 Interventi trainati ( con salto di n. 2 classi energetiche ) : – involucro esterno ( coibentazione controterra e tetto termico ) + infissi esterni importo limite 60.000/1,1 = 54.545,45 ; – sostituzione generatore con pompa di calore  importo limite 30.000 X1,1 = 33.000 E’ corretto cumulare tutti gli importi  per un totale di 193.145,45 ??????’

2021-03-25T08:41:52+00:00Marzo 25th, 2021||

25/03/2021 Nell’elenco da lei fatto manca l’intervento trainante energetico.  può considerare come tale la sostituzione dell’impianto termico che quindi avrà un limite di spesa di 30.000 € e poi come trainato il tetto termico e i serramenti con il limite che ha indicato.  i tre importi sono tra loro cumulabili .

Sono in fase di completa ristrutturazione di una palazzina unifamiliare nata dalla fusione di due unità immobiliari già servite da impianto di riscaldamento, posso sostituire caldaia e radiatori esistenti con un’unica pompa di calore che comandi sia il nuovo impianto radiante che split e fancoil con funzione sia di riscaldamento che di raffrescamento . Dal momento che split/fancoil sarebbero anche utilizzati per il riscaldamento nei periodi in cui non avrebbe senso mettere in funzione il radiante , posso beneficiare del superbonus sull’intera spesa ?

2021-03-02T14:30:48+00:00Marzo 2nd, 2021||

02/03/2021 Sono ammesse al superbonus sia le spese per la sostituzione del generatore che dei terminali. Può inoltre abbinare due tipologie di terminali allo stesso generatore ( pavimento radiante e fancoil) sempre rimanendo nel limite complessivo di spesa previsto per l' intervento.

Unità immobiliare in edificio bifamiliare. Ingressi indipendenti ma impianto termico centralizzato condiviso. Nel caso si voglia procedere per una singola unità immobiliare con la sostituzione dell’impianto termico come intervento trainante, questa potrà distaccarsi dall’impianto centralizzato? oppure il nuovo impianto dovrà essere necessariamente centralizzato coinvolgendo di conseguenza anche l’altra unità immobiliare?

2021-03-02T14:27:41+00:00Marzo 2nd, 2021||

01/03/2021 Nel superbonus non è contemplata la sostituzione di impianti termici centralizzati con impianti termici autonomi

Possediamo una palazzina di solo tre livelli, terra, primo e secondo di cui intestati il piano terra ad una figlia mentre il primo e il secondo sono intestati all’altra sorella, da precisare che il secondo piano è di categoria F/3 (in corso di costruzione )mentre il piano terra e il primo sono di categoria A/3 entrambi abitabili ma da ristrutturare e con vecchi impianti di riscaldamento, premetto che la palazzina e stata edificata prima del 1967 ma gia definita con sanatoria da tanti anni, mi chiedo è possibile accedere al sismabonus ed ecobonus visto che il piano secondo risulta di categoria F/3 ?, se si su quali lavori potrei beneficiare?

2021-03-02T14:26:20+00:00Marzo 2nd, 2021|

13/02/2021 La presenza di una unità F3 non preclude l’accesso ai bonus per le altre due unità  ma L unità F3 non potrà essere oggetto di intervento.

Una palazzina di 3 piani costruita anti 1967 con documentazione apposto di sanatoria e quant’altro, intestati a due persone di cui piano terra categoria A/3 è intestata ad una persona, mentre il piano primo e il secondo sono intestati alla sorella di cui il primo piano è di categoria A/3 mentre il piano secondo è di categoria F/ 3 allo stato rustico in corso di costruzione, mi chiedo se possiamo usuffruire del sima bonus ed ecobonus, il mio dubbio, potrebbero bloccare il beneficio perchè il piano secondo risulta in categ. F/3, nel caso si potrebbe cambiare la categoria in A/3 prima della pratica ?

2021-03-02T14:25:11+00:00Marzo 2nd, 2021||

12/02/2021 La presenza di un unita classificata F3 a parere della scrivente non inficia l'accesso al superbonus per le altre due unità . Eventuali lavori sull unità F3 non potranno essere portati in detrazione ne l'unità avrà un autonomo limite di spesa . Laddove l'unità abbia le caratteristiche urbanistico edilizie per effettuare il cambio di

Si richiede se il superbonus 110% relativo all’efficientamento energetico e antisismico sia applicabile a case coloniche costruite quasi 100 anni fa che nel passaggio da catasto rurale a catasto urbano sono state impropriamente registrate nelle categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) o F/2 (unità collabenti). Tali immobili sono strutturalmente completi in tutte le loro parti pareti, soffitti, infissi etc pur essendo ovviamente costruiti con materiali e metodologie attualmente obsolete e non sono stati oggetto di ristrutturazioni recenti. E’ possibile richiedere il superbonus per questi immobili nella attuale categoria catastale o è preferibile correggere l’attuale classificazione prima dell’avvio delle pratiche? Sarebbe corretto registrare gli immobili come F/4 (unità in corso di definizione) se con l’intervento si va ad operare esclusivamente sull’involucro esterno dell’immobile (per il tema energetico) e sulle strutture portanti (per l’aspetto antisismico) o deve essere utilizzata una categoria differente?

2020-09-23T15:43:46+00:00Settembre 23rd, 2020||

23/09/2020 Di recente l'Agenzia delle entrate ha specificato che il superbonus si può applicare anche alle unità collabenti . In merito all'F/3 nulla è specificato nei documenti di prassi. In ogni caso non c'è una conformità catastali dello stato dei luoghi quindi io valuterei la possibilità di rettificare le categorie catastali per renderle corrispondenti alla

Nel caso in cui il proprietario di un unità immobiliare indipendente, situata al piano primo di un edificio di due piani, voglia realizzare il cappotto termico solo sulla parte di edificio di sua proprietà, può beneficiare dell’intera agevolazione? o in questo caso i lavori sono da considerarsi su parti comuni e quindi la quota deve essere divisa?

2020-09-23T15:42:37+00:00Settembre 23rd, 2020||

23/09/2020 Se l unità immobiliare è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo il proprietario può realizzare il cappotto sulle facciate della sua unità e la quota non è divisi quindi l'unità è assimilata concettualmente ad un edificio unifamiliare.  

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