Edificio unifamiliare. L’asseverazione di cui al punto 2.1 dell’allegato A, con riferimento agli interventi sull’involucro dell’edificio (pareti e finestre) riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella l dell’allegato E; INOLTRE “ Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la SUDDETTA ASSEVERAZIONE PUÒ essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici. Analogamente l’asseverazione di cui al punto 6.1 dell’allegato A per la sostituzione degli impianti di riscaldamento PUÒ essere sostituita da “idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi”, concetto ripetuto e specificato al punto 6.2. Quindi per finestre e impianti ibridi (e anche in altri casi) le asseverazioni del termotecnico riguardo alle caratteristiche tecniche degli interventi POSSONO essere sostituite dalle dichiarazioni dei produttori o installatori. A questo punto entra in gioco il punto 13.2 che dice che quando l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche PUÒ essere sostituita….. allora la spesa massima ammissibile È CALCOLATA usando la tabella dell’allegato I. Cioè, quando è possibile sostituire l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche allora si DEVE usare direttamente l’allegato I con limiti di spesa per kw o a metro quadro, senza fare riferimento ai computi metrici e prezziari. (indipendentemente dal fatto che la asseverazione sui requisiti l’hai sostituita o meno). Puoi inoltre fare riferimento alla tabella dell’allegato I quando, per gli interventi diversi da quelli sopra citati, non trovi le voci che ti servono nei preziari, in alternativa alla determinazione di nuovi prezzi. Vi risulta?