04/09/2020
Il quesito non si specifica il tipo di agevolazione che si intende utilizzare.
Se ipotizziamo l’utilizzo del Superbonus 110% del DL Rilancio convertito in L.77/2020 la risposta è NO.
Infatti, in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’art.119 del DL Rilancio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini», ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi, piani o porzioni di piano, in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia).
Il locatario non può essere qualificato come condomino non essendo proprietario (di conseguenza neanche delle parti comuni) e pertanto, nel caso in specie, non costituendosi il Condominio, si ricade nel caso negativo dell’unico proprietario richiamato dalla Circolare AdE n.24/E del 08/08/2020 e cioè che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
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