Da Lunedì 24 Agosto 2020, sarà possibile inviare, tramite pec, le pratiche di competenza del Genio Civile di Napoli, l’indirizzo dedicato alla ricezione delle pratiche è protocollo.genionapoli@pec.regione.campania.it

Nelle more dell’allineamento della ricezione esclusivamente per via telematica, la consegna delle pratiche in cartaceo sarà possibile fino al 15 Settembre 2020; da quella data, il deposito de visu delle pratiche sarà consentito solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo di un supporto informatico (pen drive o cd rom) su cui saranno caricati tutti i file che dovranno essere in formato editabile e firmati digitalmente.

Dal 15 settembre 2020, l’accesso al pubblico per informazioni e/o incontri con i Responsabili del Procedimento o con il Dirigente, sarà possibile solo previo appuntamento che potrà essere concordato attraverso l’invio di una email all’indirizzo geniocivile.napoli@regione.campania.it o ai numeri telefonici 081-7963396/3397.

Dal 15 settembre nessun accesso non autorizzato sarà consentito nell’Ufficio.

La normativa nazionale,  ha subito una sostanziale modifica ed integrazione con l’entrata in vigore del D.L. N. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n. 55 del 14 giugno 2019 detta “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” apportando variazioni al D.P.R. 380/01, in particolare per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono soggette le pratiche sismiche.

Nello specifico, sono stati modificati gli articoli 59, 65 e 67 ed introdotto l’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) il quale prevede:

  1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi “RILEVANTI” nei riguardi della pubblica incolumità:

      • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ((accelerazione ag )) compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
      • 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano piu’ articolate calcolazioni e verifiche ((, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) ));
      • 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso ((, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) ));

AUTORIZZAZIONE SISMICA

b) interventi di “MINORE RILEVANZA” nei riguardi della pubblica incolumità:

      • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti ((nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3));
      • 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti ((, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) ));
      • 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
      • 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

DEPOSITO SISMICO

c ) interventi “PRIVI DI RILEVANZA” nei riguardi della pubblica incolumità:

      • 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

DENUNCIA LAVORI PRIVI DI RILEVANZA

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.

4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

L’introduzione di quest’ultimo articolo, costituisce la novità più importante in quanto introduce, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83, una nuova classificazione degli interventi, in funzione dell’ importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità prevedendo, al comma 3, per gli interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità l’autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione, in conformità all’articolo 94 mentre, al comma 4 del medesimo articolo, per gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza, in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, la sola denuncia dei lavori.

MODELLI

Decreto Dirigenziale n. 359 del 03.08.2020 Approvazione elenchi ai sensi dell’ Art. 2 bis-comma 2, dell’ Art. 2 quater-comma 2 e dell’ Art. 3 bis-comma 2 0.2 Kb
ALLEGATO A Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche 0.2 Kb
ALLEGATO B Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/200… 0.2 Kb
ALLEGATO C Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01 0.2 Kb
Decreto Dirigenziale n. 362 del 05.08.2020 Approvazione modulistica ai sensi dell’ Art. 13 0.2 Kb
Modello “A” Denuncia dei lavori per l’ Autorizzazione sismica, il Deposito sismico e l’ Attestazione di deposito del progetto 0.2 Kb
Modello “B” Denuncia dei lavori privi di rilevanza 0.2 Kb
Modello “C” Dichiarazione sostitutiva per l’ assolvimento degli obblighi relativi alle marche da bollo 0.2 Kb
Modello “D” Delega 0.2 Kb
Modello “E” Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il “controllo preventivo” relativo alle nuove costruzioni 0.2 Kb
Modello “E1” Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore per il “controllo preventivo” relativo alle costruzioni esistenti 0.2 Kb
Modello “F” Trasmissione ed Attestazione 0.2
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