FAQ SUPERBONUS 110%

FAQ SUPERBONUS 110%2021-01-07T16:56:31+00:00

FAQ SUPERBONUS 110%

Pagina di approfondimento dedicata Superbonus 110% ed alle altre detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile, compilando il Form sottostante inviare il proprio quesito al nostro gruppo di esperti che dopo una attenta analisi risponderanno su questa pagina. Tutte le risposte, divise per categoria, verranno raccolta in questa pagina nella sezione sottostante.

IL GRUPPO DI ESPERTI

FAQ

All’interno di un intervento Superbonus110%: – è ammessa la sostituzione di una caldaia a condensazione con impianto ibrido Factory Made, pur avendo la caldaia sostituita, un rendimento maggiore del 90%? – viene sempre agevolato, come intervento trainato, la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore?2021-06-15T11:56:19+00:00

15/06/2021

Si ad entrambe le domande

Sono stata incaricata come tecnico progettista per il rifacimento di una facciata di un edificio storico. Il committente è interessato al solo rifacimento della facciata principale. Dall’elaborazione del computo metrico emerge che verrà rimosso + del 10% di intonaco della superficie della singola facciata. Nel caso specifico il calcolo del 10% previsto dalla norma riguarda la totalità della superficie disperdente dell’ intero edificio o della superficie su cui si interviene?? Se la superficie da considerare è quella dell’edificio nella sua totalità, considerando che l’intervento riguarda la singola facciata, anche se verrà rimosso + del 10% della superficie l’intervento potrebbe rientrare nel bonus facciate senza ricorrere obbligatoriamente ad interventi di miglioramento energetico dell’edificio con incidenza sulla trasmittanza ??2021-04-08T09:54:49+00:00

08/04/2021

il DM Requisiti minimi 26.6.15 indica: “Rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”  (Superficie lorda disperdente quindi riferita all’intero edificio: pareti perimetrali copertura, basamento, pareti di cassa scala etc etc)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici

 

Si chiede chiarimento /  verifica  del seguente iter procedurale con specifico riferimento ai limiti di spesa : Immobile conforme , autonomo  con ingresso indipendente , in muratura portante , preesistenza impianto con libretto centrale e scontrino di acquisto. Intervento trainante : sismabonus con superamento di n. 1 classe ( metodo semplificato )  importo limite 96.000 x 1, 1 = 105.600 Interventi trainati ( con salto di n. 2 classi energetiche ) : – involucro esterno ( coibentazione controterra e tetto termico ) + infissi esterni importo limite 60.000/1,1 = 54.545,45 ; – sostituzione generatore con pompa di calore  importo limite 30.000 X1,1 = 33.000 E’ corretto cumulare tutti gli importi  per un totale di 193.145,45 ??????’2021-03-25T08:41:52+00:00

25/03/2021

Nell’elenco da lei fatto manca l’intervento trainante energetico.  può considerare come tale la sostituzione dell’impianto termico che quindi avrà un limite di spesa di 30.000 € e poi come trainato il tetto termico e i serramenti con il limite che ha indicato.  i tre importi sono tra loro cumulabili .

Sono in fase di completa ristrutturazione di una palazzina unifamiliare nata dalla fusione di due unità immobiliari già servite da impianto di riscaldamento, posso sostituire caldaia e radiatori esistenti con un’unica pompa di calore che comandi sia il nuovo impianto radiante che split e fancoil con funzione sia di riscaldamento che di raffrescamento . Dal momento che split/fancoil sarebbero anche utilizzati per il riscaldamento nei periodi in cui non avrebbe senso mettere in funzione il radiante , posso beneficiare del superbonus sull’intera spesa ?2021-03-02T14:30:48+00:00

02/03/2021

Sono ammesse al superbonus sia le spese per la sostituzione del generatore che dei terminali. Può inoltre abbinare due tipologie di terminali allo stesso generatore ( pavimento radiante e fancoil) sempre rimanendo nel limite complessivo di spesa previsto per l’ intervento.

Unità immobiliare in edificio bifamiliare. Ingressi indipendenti ma impianto termico centralizzato condiviso. Nel caso si voglia procedere per una singola unità immobiliare con la sostituzione dell’impianto termico come intervento trainante, questa potrà distaccarsi dall’impianto centralizzato? oppure il nuovo impianto dovrà essere necessariamente centralizzato coinvolgendo di conseguenza anche l’altra unità immobiliare?2021-03-02T14:27:41+00:00

01/03/2021

Nel superbonus non è contemplata la sostituzione di impianti termici centralizzati con impianti termici autonomi

Una palazzina di 3 piani costruita anti 1967 con documentazione apposto di sanatoria e quant’altro, intestati a due persone di cui piano terra categoria A/3 è intestata ad una persona, mentre il piano primo e il secondo sono intestati alla sorella di cui il primo piano è di categoria A/3 mentre il piano secondo è di categoria F/ 3 allo stato rustico in corso di costruzione, mi chiedo se possiamo usuffruire del sima bonus ed ecobonus, il mio dubbio, potrebbero bloccare il beneficio perchè il piano secondo risulta in categ. F/3, nel caso si potrebbe cambiare la categoria in A/3 prima della pratica ?2021-03-02T14:25:11+00:00

12/02/2021

La presenza di un unita classificata F3 a parere della scrivente non inficia l’accesso al superbonus per le altre due unità . Eventuali lavori sull unità F3 non potranno essere portati in detrazione ne l’unità avrà un autonomo limite di spesa . Laddove l’unità abbia le caratteristiche urbanistico edilizie per effettuare il cambio di categoria catastale essa potrebbe successivamente accedere al bonus .

CC

Relativamente ad una villetta a schiera unifamiliare costituita da piano seminterrato, piano terra e piano primo, volendo realizzare interventi di ecosismabonus è possibile usufruire delle agevolazioni fiscale del 110% della L. 77/2020 anche se gli interventi non interessano parti comuni?2020-09-23T16:14:43+00:00

23/09/2020

l’edificio si configura come unifamiliare quindi può accedere per tipologia al superbonus 110%
Si richiede se il superbonus 110% relativo all’efficientamento energetico e antisismico sia applicabile a case coloniche costruite quasi 100 anni fa che nel passaggio da catasto rurale a catasto urbano sono state impropriamente registrate nelle categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) o F/2 (unità collabenti). Tali immobili sono strutturalmente completi in tutte le loro parti pareti, soffitti, infissi etc pur essendo ovviamente costruiti con materiali e metodologie attualmente obsolete e non sono stati oggetto di ristrutturazioni recenti. E’ possibile richiedere il superbonus per questi immobili nella attuale categoria catastale o è preferibile correggere l’attuale classificazione prima dell’avvio delle pratiche? Sarebbe corretto registrare gli immobili come F/4 (unità in corso di definizione) se con l’intervento si va ad operare esclusivamente sull’involucro esterno dell’immobile (per il tema energetico) e sulle strutture portanti (per l’aspetto antisismico) o deve essere utilizzata una categoria differente?2020-09-23T15:43:46+00:00

23/09/2020

Di recente l’Agenzia delle entrate ha specificato che il superbonus si può applicare anche alle unità collabenti . In merito all’F/3 nulla è specificato nei documenti di prassi. In ogni caso non c’è una conformità catastali dello stato dei luoghi quindi io valuterei la possibilità di rettificare le categorie catastali per renderle corrispondenti alla realtà prima di iniziare l’iter Superbonus.

Nel caso in cui il proprietario di un unità immobiliare indipendente, situata al piano primo di un edificio di due piani, voglia realizzare il cappotto termico solo sulla parte di edificio di sua proprietà, può beneficiare dell’intera agevolazione? o in questo caso i lavori sono da considerarsi su parti comuni e quindi la quota deve essere divisa?2020-09-23T15:42:37+00:00

23/09/2020

Se l unità immobiliare è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo il proprietario può realizzare il cappotto sulle facciate della sua unità e la quota non è divisi quindi l’unità è assimilata concettualmente ad un edificio unifamiliare.

 

Singolo edificio costituito da un’unica unità immobiliare e di proprietà per ½ del Soggetto 1 e per ½ del Soggetto 2. A febbraio 2020 è stato presentato in comune un progetto di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione parziale di tale edificio (mantenendo la stessa volumetria), il progetto prevede anche il frazionamento da un’unica unità immobiliare a due unità immobiliari distinte. Tale progetto è stato approvato con il rilascio di permesso di costruire a giugno 2020. Ai fini delle detrazioni fiscali (superbonus 110%) i quesiti sono i seguenti: – È possibile accedere al Superbonus? – In caso di risposta affermativa, come vengono calcolate le detrazioni? Viene considerata un’unica unità immobiliare oppure in vista del progetto di ristrutturazione edilizia (già approvato in comune) vengono considerate due unità immobiliari? – Se in fase di presentazione del progetto di ristrutturazione edilizia non è stata presenta la documentazione necessaria per accedere al Sismabonus, è possibile in data odierna integrare tale documentazione in modo da poter accedere al Sismabonus?2020-09-23T15:41:21+00:00

23/09/2020

– Può accedere al superbonus se il progetto risponde ai requisiti tecnici previsti ( trasmittanza termica dei componenti, rendimenti impianti, doppio salto di classe energetica,…)
– Le detrazioni vengono computate sul numero di unità esistenti al momento di presentazione del titolo abilitativo
Ape ante va depositato insieme alla pratica edilizia in Comune?e in Lombardia va anche depositato al Cened?2020-09-23T15:39:41+00:00

23/09/2020

Al momento non è previsto il deposito dell’Ape ante al Comune congiuntamente alla pratica edilizia ne il deposito presso il catasto energetico regionale. Per quanto riguarda il Cened può verificare direttamente con loro.

In edificio unifamiliare è possibile modificare alcune specchiature dei serramenti,aumentandole, inserendole nel progetto da presentare in Comune insieme agli interventi di riqualificazione energetica (trainanti e non) previsti per accedere al Superbonus?2020-09-23T15:37:54+00:00

23/09/20

Può ulteriormente specificare cosa in tende per specchiatura dei serramenti? Ai fini dei bonus può essere incrementata la superficie vetrata o inserire coating riflettenti occorre valutare il titolo urbanistico opportuno per la  modifica prospettica e l’eventuale necessità di ulteriori atti di assenso.

Secondo quanto previsto dal Dl rilancio anche gli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali in zona sismica 1 e 2 di (art. 16 DL n.63 del 2013 comma 1bis) passano dal 50% al 110% di detrazione. Ciò significa che non è necessario effettuare la classificazione del rischio sismico dell’edificio?2020-09-20T06:04:48+00:00

20/09/2020

Ai sensi della conversione in legge del DL rilancio è necessario per gli interventi antisismici “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza”.

Pertanto è possibile accedere al 110% con calcolo globale della sicurezza ante e post attestante l’incremento di capacità sismica o mediante procedura semplificata introdotta dalle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico attestante il passaggio di una classe.

Esiste un chiarimento o un elenco dei lavori correlati, necessari e indispensabili che rientrano per causa di forza maggiore nelle lavorazioni necessarie per eseguire il cappotto di un fabbricato che vuole usufruire del 110? Si richiede se le lavorazioni del computo metrico necessarie per eseguire un cappotto, quali ad esempio smontaggio e montaggio unità esterne clima per split interni su facciate, smontaggio e montaggio discendenti ( o sostituzione con nuove per danneggiamento), smontaggio e montaggio luci esterne su logge e balconi, grigliature e canaline per tubazioni gas, nuove tubazioni per rete antenna ecc, sono comprese nel 110.2020-09-20T05:50:41+00:00

20/09/2020

Non esiste un elenco delle lavorazioni nei documenti di prassi del Superbonus ma per le minime lavorazioni indispensabili può riferirsi alla norma tecnica per la corretta progettazione e posa in opera del cappotto o anche al manuale Cortexa.  Tuttavia il decreto attuativo requisiti segnala tra le spese ammissibili “demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi”.

Casa singola disposta su tre piani-costruzione 1990- lombardia Il seminterrato é accatastato parte come cantina e parte come ” ALTRA U.I.U. SUB ecc. Le zone sono tutte dotate di radiatori dalla costruzione. Mi viene detto che per poter usufruire delle agevolazioni del superbonus per sostituzione sistema di riscaldamento devo togliere i termosifoni da questi ambienti in quanto non dichiarati “abitabili”. chiedo se sia corretto.2020-09-20T05:45:47+00:00

20/09/2020

Se il piano cantinato non è abitabile sulla licenza edilizia ma nella realtà lei lo abita allora l’edificio presenta ha una difformità nell’uso. In funzione dello strumento urbanistico vigente potrebbe valutare se il cantinato può essere reso abitabile ( immagino si tratti di una non abitabilità per altezza interna inferiore a 2,70m). Tanto premesso io piuttosto che farle togliere i radiatori dal cantinato le direi che non accede al beneficio, non è ammissibile come spesa un eventuale sostituzione delle componenti di impianto ubicate in quel cantinato.

Un proprietario di un immobile (seconda casa), di nazionalità estera e residente all’estero, può beneficiare delle detrazioni previste dal Superbonus?2020-09-20T05:44:25+00:00

20/09/2020

Non è previsto il requisito di residenza o di nazionalità italiana per l accesso al bonus, nè nel decreto legge nè nella guida Agenzia delle entrate.

Le Pro Loco possono beneficiare delle detrazioni previste dal Superbonus?2020-09-20T05:43:20+00:00

20/09/2020

Le proloco rientrano nelle associazioni del terzo settore e quindi possono accedere al beneficio.

Nel comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio viene indicato che per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Quindi anche per gli interventi di nuova costruzione) il limite di spesa è di 1600 euro per ogni KW di potenza nominale. La mia domanda è: Dato che le nuove costruzioni non possono accedere al Superbonus, l’installazione di impianti fotovoltaici su nuove costruzioni hanno effettivamente diritto agli incentivi al 110%? Se si, bisogna attuare le normali procedure per richiedere il superbonus? Come bisogna comportarsi in questo caso con con gli interventi trainanti?2020-09-10T19:43:34+00:00

10/09/2020

Rileviamo questa incongruenza presente nel testo di legge da lei riportato. Le nuove costruzioni non solo non ammesse al Superbonus ma sono anche obbligate ad avere un impianto fotovoltaico ai sensi del D.Lgs.28/2011, quindi non avrebbe senso il riferimento agli edifici di nuova costruzione. E’ preferibile attendere chiarimenti istituzionali nel merito.
Sono proprietario di una villetta a schiera facente parte di un condominio orizzontale costituito da 7 unità immobiliari. Ho accesso indipendente tramite cancello al giardino di mia proprietà esclusiva attraverso una strada condominiale interna. Posso accedere al Superbonus singolarmente per la mia unità immobiliare?2020-09-10T19:42:03+00:00

10/09/2020

Nel caso da lei rappresentato è  possibile accedere al Superbonus come anche riportato nella:

Risposta n. 328
OGGETTO: Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)

 

Edificio unifamiliare. L’asseverazione di cui al punto 2.1 dell’allegato A, con riferimento agli interventi sull’involucro dell’edificio (pareti e finestre) riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella l dell’allegato E; INOLTRE “ Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la SUDDETTA ASSEVERAZIONE PUÒ essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici. Analogamente l’asseverazione di cui al punto 6.1 dell’allegato A per la sostituzione degli impianti di riscaldamento PUÒ essere sostituita da “idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi”, concetto ripetuto e specificato al punto 6.2. Quindi per finestre e impianti ibridi (e anche in altri casi) le asseverazioni del termotecnico riguardo alle caratteristiche tecniche degli interventi POSSONO essere sostituite dalle dichiarazioni dei produttori o installatori. A questo punto entra in gioco il punto 13.2 che dice che quando l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche PUÒ essere sostituita….. allora la spesa massima ammissibile È CALCOLATA usando la tabella dell’allegato I. Cioè, quando è possibile sostituire l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche allora si DEVE usare direttamente l’allegato I con limiti di spesa per kw o a metro quadro, senza fare riferimento ai computi metrici e prezziari. (indipendentemente dal fatto che la asseverazione sui requisiti l’hai sostituita o meno). Puoi inoltre fare riferimento alla tabella dell’allegato I quando, per gli interventi diversi da quelli sopra citati, non trovi le voci che ti servono nei preziari, in alternativa alla determinazione di nuovi prezzi. Vi risulta?2020-09-09T10:44:08+00:00

09/09/2020

Quanto da lei riportato è il testo del decreto. L’allegato I contiene i limiti o massimali di spesa ammissibili che non sostituiscono i prezzi di cui ai computi metrici e prezziare.

Con la mia famiglia siamo proprietari di una palazzina di 3 piani e dove il piano terra è stato costruito in difformità nel 1977 con richiesta di sanatori nel 1986, si può usufruire del superbonus? o evetualmete per quali ?2020-09-07T14:07:31+00:00

07/09/2020

Gli immobili in attesa di condono non possono usufruire delle detrazioni fiscali

io e mio fratello siamo proprietari esclusivi, ogni uno di un appartamento 1 e 2 piano, e comproprietari 50% di altre due unità al PT dello stesso fabbricato e vorremmo usufruire del Super-bonus 110% realizzando: Cappotto intero fabbricato,infissi e riscaldamento con caldaia a condensazione. 1) Possibile accedere per le 4 unità ? 2) Se si, le detrazioni per ogni tipo di intervento (trainante e trainati) a quanto ammontano rispettivamente , e sono cumulabili?2020-09-07T14:04:51+00:00

07/09/2020

Nel caso da lei rappresentato il Condominio può accedere al Superbonus nella sua interezza. Per gli interventi trainati di isolamento della superficie opaca ha un limite di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi trainanti cumulabili con quelli trainati il limite di spesa per ciascuna unità immobiliare dipende dall’intervento, ad esempio, per la sostituzione di un impianto termico autonomo in un appartamento il limite di detrazione è di 30.000euro ( equivalente a 27.272 euro di limite di spesa).

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale per un Fabbricato appartenente ad un unico proprietario con 10 unità abitative, mi è parso di capire che con certezza non si può applicare l’ecobonus ma è possibile il sismabonus.2020-09-07T13:54:34+00:00

07/09/2020

 L’esclusione prevista dalla circola 24/e dell’Agenzia delle entrate riguarda il Superbonus tout court sia per gli interventi di risparmio energetico che di riduzione della vulnerabilità sismica, si può sempre optare per il sisma+eco  bonus classico.

Nel merito l’Agenzia specifica: ‘Il contribuente può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione bdel rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità immobiliari, di cui è unico proprietario.’

In altre parole il proprietario di un intero edificio, ove siano rinvenibili parti comuni con due o più unità immobiliari distintamente accatastate, può usufruire della detrazione per le spese relative alle opere effettuate sulle parti condivise per l’efficientameto energetico che per il miglioramento sismico.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale se l’edificio non viene completato entro dicembre 2021 le spese sostenute vengono detratte?2020-09-07T13:51:49+00:00

07/09/2020

La legge 77/70 parla di spese sostenute entro il 31.12.2021 e non di lavori ultimati entro la stessa data

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale le spese ammesse a detrazione comprendono tutte le opere necessarie per il completamento dell’opera?2020-09-07T13:49:06+00:00

07/09/2020

Per quanto riguarda il superbonus vi rientrano le spese per gli interventi previsti nell’art.119 della Legge 77/70 e quelle accessorie alle stesse necessarie a dare la lavorazione completa a perfetta regola d’arte; cioè per fare un cappotto termico una spesa accessoria può essere il ponteggio, la preparazione del supporto, la tinteggiatura,… sempre nel rispetto dei limiti di spesa previsti

IO E MIO MARITO SIAMO COMPROPRIETARI E NON RESIDENTI DI UN CASALE ANTICO TERRA-TETTO CON 2 ABITAZIONI CON 2 INGRESSI INDIPENDENTI, E UN GRANDE GIARDINO TUTTO INTORNO. MI AVETE GIà RISPOSTO CHE NON SI PUò BENEFICIARE DELL’ECOBONUS . VOLENDO FARE COMUNQUE MIGLIORAMENTI ENERGETICI, TIPO FOTOVOLTAICO, SOLARE , CALDAIA ETC., C’E’ LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AD UN ALTRO TIPO DI BONUS? E COSA SI POTREBBE CAMBIARE?2020-09-05T17:48:02+00:00

05/09/2020

Plausibilmente le è stato risposto che non può beneficiare del superbonus in quanto l’edificio come descritto avendo delle parti comuni si configura comunque come condominio e vi è la coincidenza dei comproprietari per entrambe le unità. Se entrambe le unità sono dotate di impianto termico può realizzare tutti gli interventi da lei elencati sia sugli impianti che sull’involucro ed accedere all’Ecobonus singole unità ad esempio:

– isolamento del tetto limite di detrazione 60.000euro per unità immobiliare, aliquota di detrazione 65%
– isolamento a cappotto delle facciate ( limite ed aliquota sopra riportati)
– sostituzione dei serramenti ( limite di detrazione sempre 60.000euro e aliquota 50%)
– sostistuizone dell’impianto termico ( limite di detrazione 30.000 euro ed aliquota 50-65% in funzione del tipo di impianto)
– installazione di pannelli solari termici  ( limite di detrazione sempre 60.000euro e aliquota 65%)
– installazione di impianto fotovoltaico ( limite di spesa 96.000 euro per unità immobiliare ed aliquota 50%)
etc etc

Occorre pertanto affidarsi ad un professionista per una consulenza specifica che valuti lo stato di fatto dell’edificio e, rispondendo anche alle sue esigenze, individui gli interventi più idonei.

Con il cosiddetto DL Semplificazione, l’intervento di Demolizione e Ricostruzione è stato assimilato ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in virtù di questo la demolizione e ricostruzione con sostituzione di un tetto (solaio latero-cementizio) con un tetto in legno e copertura con tegole fotovoltaiche…è un intervento che rientra nel superbonus 110%? Come massimale detraibile devo fare riferimento al massimale per impianto fotovoltaico (2,400 € per ogni kW)?2020-09-07T13:56:20+00:00

05/09/2020

La demolizione e ricostruzione di un elemento dell’involucro opaco ( tetto) appartenente alla superficie disperdente ( cioè che delimita l’ambiente riscaldato dall’esterno o da un ambiente non riscaldato) rientra nel superbonus come intervento trainante se da solo l’intervento interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio. Inoltra per l’accesso al superbonus sarà necessario che questo intervento, congiuntamente ad altri, consenta il salto di due classi energetiche. Il limite di spesa da considerare è di 40.000 euro per unità immobiliare ( fino ad 8 u.i) quindi si applica il limite di spesa previsto per l’intervento trainante sull’involucro opaco.

Nell’art. 63 del D.L 104 /2020 si dice espressamente che “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.». Cosa si intende per 1/3 del valore dell’edificio? Inoltre le due condizioni necessarie e cioè MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI e 1/3 DEL VALORE DELL’EDIFICIO devono verificarsi contemporaneamente?2020-09-05T17:38:29+00:00

05/09/2020

In prima convocazione “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno la metà del valore dell’edificio”(50% dei millesimi di proprietà, 500/1000). In seconda convocazione “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”(riferito ai millesimi).

Mia moglie e proprietaria in un fabbricato (ex beneficiario della legge 219/81, assegnatario di contributo e mai finanziato per mancanza di fondi) costituito da 4 unità immobiliari (condominio di fatto) di cui lei ne ha in proprietà tre, è possibile usufruire del superbonus per tutte le unità abitative anche se nella ricostruzione ne verranno realizzate 3 di cui 2 di sua proprietà?2020-09-04T14:23:27+00:00

04/09/2020

Per interventi sulle unità immobiliari, site all’interno di edifici plurifamiliari oppure all’interno dell’edificio in condominio, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi , è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.
Per il Sisma bonus invece gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Salve, io e mio fratello siamo comproprietari di una palazzina composta da 7 unità immobiliari, due prime case e il resto seconde case dove abita mia madre ma senza nessun contratto ne locazione o comodato ma è residente li. Stavamo iniziando una ristrutturazione e volevamo accedere al super bonus per l efficientamento energetico. Volevo sapere se potevo accedervi e in che misura.2020-09-04T14:08:22+00:00

04/09/2020

Se le 7 unità sono tutte in comproprietà tra lei e suo fratello non può accedere al Superbonus ai sensi della circolare 24/e dell AdE. Puo però accedere al sisma bonus o/e  ecobonus con aliquote di detrazione fino al 85%.

IO E MIO FRATELLO ABBIAMO DUE APPARTAMENTI, SECONDE CASE PER ENTRAMBI, IN UN PALAZZO DI NOSTRA PROPRIETA’ DOVE VORREMMO ISOLARE GLI ESTERNI (CAPPOTTO) E METTERE IL FOTOVOLTAICO, OLTRE A CAMBIARE FINESTRE E PORTEFINESTRE. RIENTRIAMO, ESSENDO SOLO NOI I PROPRIETARI, NEL SUPERBONUS 110%?2020-09-04T14:06:11+00:00

04/09/2020

Se tutte le unità immobiliari dell’edificio sono in comproprietà ai due fratelli non rientrano nel superbonus ai sensi della Circolare 24/E .

io e mio marito siamo comproprietari e non residenti di un casale terra-tetto con 2 abitazioni con 2 ingressi indipendenti, si può beneficiare dell’ecobonus al 110% ?2020-09-04T13:47:33+00:00

04/09/2020

Secondo quanto riportato dalla circolare dell’AdE, “Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Condominio minimo di due unità di proprietà della stessa persona. Una unità è posseduta dal proprietario e una dal locatario in virtù di giusto contratto di locazione. Possono intervenire sulle parti comuni naturalmente ognuno per le parti possedute?2020-09-04T13:42:07+00:00

04/09/2020

Il quesito non si specifica il tipo di agevolazione che si intende utilizzare.

Se ipotizziamo l’utilizzo del Superbonus 110% del DL Rilancio convertito in L.77/2020 la risposta è NO.

Infatti, in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’art.119 del DL Rilancio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini», ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi, piani o porzioni di piano, in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia).

Il locatario non può essere qualificato come condomino non essendo proprietario (di conseguenza neanche delle parti comuni) e pertanto, nel caso in specie, non costituendosi il Condominio, si ricade nel caso negativo dell’unico proprietario richiamato dalla Circolare AdE n.24/E del 08/08/2020 e cioè che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico  proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Ho da poco ottenuto il progetto per il passaggio di un deposito a casa. E’ possibile usufruire del sisma bonus.?2020-08-31T21:19:03+00:00

31/08/2020

Il Sisma bonus può essere utilizzato da tutti i contribuenti sia assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che dai soggetti passivi Ires, per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di due fabbricati posti a 500 m di distanza su due particelle (stesso proprietario)e’ possibile demolirli entrambi quindi avere una detrazione massima di 96×2, e alla fine costruire un unico fabbricato accorpando la volumetria?2020-08-31T21:16:18+00:00

31/08/2020

L’agevolazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere sempre inquadrata nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Orbene il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia classificando come tali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con la possibilità di cambiarne sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e di realizzare «incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana», se previsti dalle normative vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali.

In un condominio con due unità immobiliari, appartenenti allo stesso proprietario, di cui una destinata a civile abitazione per lo stesso e l’altra in corso di costruzione, è possibile accedere al superbonus 110 solo per l’unità immobiliare residenziale? in caso di risposta positiva, la porzione di involucro da coibentare è quello relativo all’unità immobiliare rifinita?2020-08-31T21:14:11+00:00

31/08/2020

No non è possibile accedere al Superbonus 110% , infatti come recita la circolare dell’AdE:

il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti

Gli immobili in attesa di condono, interessati da successivi interventi in assenza di titoli edilizi (ad es. suddivisioni interne), non possono usufruire delle detrazioni, E’ corretto??2020-08-31T21:11:10+00:00

31/08/2020

Si è corretto, non posso usufruire delle detrazioni

Gli immobili in attesa di condono, potrebbero usufruire delle detrazioni (bonus facciate e superbonus ) ??2020-08-31T21:09:52+00:00

31/08/2020

No Non posso usufruire delle detrazioni

E’ possibile accedere al sismabonus per un intervento di demolizione e ricostruzione della sola copertura (intervento locale), essendo strutturalmente non adeguabile e tra l’altro con rifinitura in lastre di eternit direttamente poggiate sulle travi portanti in legno?2020-08-31T21:07:15+00:00

31/08/2020

Oltre ai requisiti di natura fiscale, per accedere all’incentivo previsto dal sisma-bonus bisogna assicurare il passaggio di classe di rischio sismico che è funzione dell’efficacia degli interventi di miglioramento sismico che si sono previsti. Evidentemente questo si potrebbe ottenere anche solo con interventi di tipo locale opportunamente progettati.

Nel computo metrico previsto da Decreto efficienza energetica e da allegare all’Asseverazione bisogna indicare prezzo del prezzario o quello inferiore reale applicato da impresa esecutrice?2020-08-30T17:24:04+00:00

30/08/2020

Bisogna asseverare i costi (quello che riscontriamo nelle fatture per sintetizzare) sostenuti nel processo edilizio di realizzazione dell’intervento mentre i prezzi (quello che riscontriamo nei prezzari) intervengono esclusivamente per la determinazione e giustificazione dei costi.

Detto questo, il progetto, che precede l’offerta dell’impresa, secondo quanto previsto e precisato da questo DL Rilancio e decreti seguenti, deve essere redatto utilizzando i prezzari  ufficiali delle Regioni o quelli DEI o con analisi prezzi del progettista in mancanza di quelle voci prezzo specifiche per lavorazioni non presenti nei prezzari sopra richiamati.
Quindi, in pratica, facendo riferimento a quanto indicato al punto 3.2.1. dell’allegato al “Decreto Asseverazioni” (in cui viene richiamato il concetto di “coerenza”):
i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario
si potrebbe asseverare che i costi sostenuti per l’esecuzione delle opere, previste e stimate nel computo metrico di progetto secondo il/i prezzario/i ….., sono stati determinati e consuntivati con i prezzi dell’offerta in ribasso dell’impresa esecutrice in coerenza ……
allegando i documenti di riferimento.
Il modello asseverazione, dato che viene redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione, ritengo sia un modello base “minimo” e può essere integrato e completato secondo l’esigenze specifiche anche se, comunque, in coerenza e nel rispetto con quanto previsto dall’articolato normativo vigente.
Per un singolo appartamento di un condominio, dove l’ingresso non è autonomo verso l’esterno, ovvero esiste un unico ingresso e un unica scala per accedere, ma sono il proprietario del tetto/ terrazzo, non posso accedere al SUPERNBONUS 110 % , se volessi procedere alla sostituzione degli infissi + istallazione panelli fotovoltaici per la mia singola abitazione? C’è la possibilità di usufruire del SuperBonus 110% esclusivamente alle mie proprietà appartenenti ad un condominio che hanno un unico ingresso?2020-08-30T17:09:31+00:00

30/08/2020

Non è possibile applicare il Superbonus alla singola u.i. in condominio e questo lo prevede il Decreto Rilancio e la sua conversione in legge 77/20 quindi prescinde dalla Circolare dell AdE 24/E dell’ 8 agosto. Sole se L’ unità facente parte del condominio è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno allora può accedere al bonus. Per gli interventi da lei citati ( infissi e ftv) potrà accedere rispettivamente all ecobonus singole unità ( aliquota di detrazione 50%) ed al bonus ristrutturazioni ( aliquota detrazione 50%)

Con le linee guida delle Agenzie delle Entrate datate luglio 2020, se sono il proprietario del 3, 4 piano e del tetto di un condominio, non posso attingere superbonus 110% esclusivamente alle mie proprietà ( quindi non a tutte le abitazioni presenti nel condominio) perchè non dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero abitando in un condominio l’entrata per il medesimo avviene su un unico ingresso e un unica scala. Ho inteso bene?2020-08-30T17:09:47+00:00

30/08/2020

Non è possibile applicare il Superbonus alla singola u.i. in condominio e questo lo prevede il Decreto Rilancio e la sua conversione in legge 77/20 quindi prescinde dalla Circolare dell AdE 24/E dell’ 8 agosto. Sole se L’ unità facente parte del condominio è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno allora può accedere al bonus.

Per accedere all’ecobonus110 è obbligatorio il libretto dell’impianto termico esistente?2020-08-29T08:12:49+00:00

28/08/2020

Il libretto dell’impianto termico esistente è sempre obbligatorio a prescindere dall’accesso alle agevolazioni fiscali. Un impianto termico esistente ed esercito senza libretto o senza rapporto di efficienza periodica è un impianto non in regola e di conseguenza anche un ape eventualmente già esistente perde di validità.

L’impresa che affinché possa acquistare i sanitari e quindi con il tutto il discorse delle agevolazioni fiscali, deve per forza comparire sul TITOLO DELLA SCIA?2020-08-28T07:08:17+00:00

27/08/2020

Sarebbe preferibile che l’impresa che emette fattura sia anche quella dichiarata nel titolo abilitativo/autorizzativo.

L’impresa deve fatturarmi la manodopera al 10%?2020-08-28T06:51:04+00:00

27/08/2020

Come riportato nella guida dell’Agenzia dell’entrate :

l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO

  1. a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
  2. b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
  3. c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Nel caso in cui eseguo lavori rientrati nella manutenzione ordinaria e straordinaria, come quindi il rifacimento totale dei bagni, l’impresa che mi esegue i lavori vorrei che acquistasse direttamente lei i sanitari, (beni significativi) che potrei far rientrare nel medesimo bonus con l’agevolazione che tale impresa possa fatturarmi successivamente tutti i lavori compresi di realizzazione e acquisto sanitari e procedere allo scorporamento dell’IVA al 10% dell’iva oltre al fatto che evitare di far rientrare l’acquisto dei servizi igienici nel BONUS MOBILI che è di soli 10.000 euro., ma di sfruttarlo all’interno del BONUS RISTRUTTURAZIONE. Siete d’accordo con il mio ragionamento?2020-08-28T06:49:20+00:00

27/08/2020

SI, d’accordo conviene far acquistare i sanitari direttamente all’impresa

Io e mio marito siamo comproprietari e non residenti di un casale terra-tetto con 2 abitazioni con 2 ingressi indipendenti, si può beneficiare dell’ecobonus al 110% ?2020-08-28T06:40:09+00:00

La circolare AdE n24 del 08/08/2020 alle pagg. 7-8 recita:

In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Pertanto,  ai sensi della circolare è escluso dal superbonus sia per gli interventi eco che sisma.

Sono proprietario di un appartamento in un condominio di 12 unità; la mia domanda è semplice: qualora nessuno dei condomini sia interessato ad eseguire i lavori trainanti previsti dal superbonus , posso in autonomia usufruire del superbonus SOLO per il mio appartamento? Se si per quali lavori?2020-08-28T06:43:44+00:00

27/08/2020

No, non è possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 110% perché occorre effettuare almeno un intervento trainante e gli interventi trainanti riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.

La circolare dell’Agenzia delle entrate parla di condomini con almeno il 50% di unità immobiliari residenziali. In questo caso sono stati esclusi i condomini adibiti ad uffici? La questione sembra a prima vista chiara ma quando nella circolare vengono escluse le categorie catastali individuate dalla lettera A non si fa alcun riferimento di esclusione alle A10.2020-08-28T06:32:16+00:00

27/08/2020

In merito alla domanda andrebbe plausibilmente fatta una distinzione tra categorie catastali e destinazione d’uso. La circolare ammette al beneficio solo le unità residenziali e tra queste esclude alcune categorie catastali, quindi ritengo che se l’intero condominio è adibito ad uffici è escluso dal bonus. Queste esclusione non era prevista nella legge di conversione 77/20 che parlava di condomini ed edifici unifamiliari senza mai porre l’aggettivo residenziale. Si suggerisce di porre un interpello all’AdE.

Nel caso di frazionamento di una unità immobiliare è possibile usufruire del superbonus? I problemi che si verrebbero a creare riguardano soprattutto la redazione dell’ape pre e post intervento che risulterebbero completamente differenti tra loro e non paragonabili. Inoltre con la realizzazione di una nuova unità immobiliare si verrebbe a realizzare un nuovo impianto di riscaldamento oltre alla sostituzione di quello esistente.2020-08-28T06:22:12+00:00

27/08/2020

In merito alla domanda l’AdE ha in diversi interpelli chiarito che i bonus, in termini di limiti di spesa, si applicano al numero di unità esistenti prima del frazionamento. In passato, per il previgente Ecobonus, Ena si era espressa nel merito dicendo inoltre che per la detrazione degli impianti termici in caso di frazionamento quest ultima era possibile solo se l’impianto post operam fosse centralizzato e quindi condiviso dalle unità oggetto di frazionamento.  Per quanto riguarda le modalità di confronto della classe energetica ante e post sarà preferibile attendere eventuali riscontri e/o linee guida da parte di Enea.

Si hanno notizie di un’estensione del bonus facciate dopo il 2020?2020-08-28T06:16:40+00:00

27/08/2020

Al momento la scadenza del bonus è al 31/12/2020

Lo sgravio fiscale del 90% (bonus Facciate) è cedibile come credito di imposta alla ditta esecutrice ?2020-08-28T06:16:55+00:00

27/08/2020

Lo sgravio fiscale del 90% è cedibile alla ditta esecutrice secondo quanto previsto dall’art. 121 del DL Rilancio 34/2020

Lo sgravio fiscale del 90% (bonus facciate) va suddiviso in 5 o 10 anni?2020-08-28T06:18:26+00:00

27/08/2020

Lo sgravio fiscale va suddiviso in 10 anni a partire dall’anno successivo a quello in cui si sono sostenuti i costi

Una società Srl, proprietaria di un intero edificio diviso in immobili con prevalente destinazione A10 ed alcuni B2, collocato in Zona omogenea “A – insediamenti di interesse storico” può eseguire i lavori sulle facciate verso la pubblica via ed applicare lo sgravio fiscale del 90%?2020-08-28T06:08:22+00:00

27/08/2020

Una società Srl può accedere allo sgravio del 90% infatti dalla Guida AdE Bonus facciate Febbraio 2020 pag.3:

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.

Inoltre sempre alla pag. 3:

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

  • le società semplici

  • le associazioni tra professionisti

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Singolo proprietario di un fabbricato composto da due appartamenti del tutto indipendenti (quindi no condominio), uno al piano terra uno al piano primo, non riesco a capire se dal super bonus sono escluse le parti comuni (tetto e facciate) o quanto specificato nella circolare 24 che esclude il superbonus fa riferimento solo al caso di condominio. Nel caso di esclusione è riferito anche al sismabonus?2020-09-04T14:10:39+00:00

27/08/2020

La circolare AdE n24 del 08/08/2020 alle pagg. 7-8 recita:

In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Il fabbricato, ai sensi della circolare, è escluso dal superbonus ma può accedere alle detrazioni fiscali di SISMA e ECOBONUS

E’ possibile usufruire del sisma bonus per la realizzazione di una struttura in c.a. per un ampliamento di edificio esistente?2020-08-28T05:38:56+00:00

27/08/2020

No, poiché nel sismabonus la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, una ” nuova costruzione”, salvo che non dipenda all’adeguamento della normativa antisismica.

Tuttavia l’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ammette ai superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2000 (Testo unico dell’edilizia).  Orbene il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia classificando come tali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con la possibilità di cambiarne sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e di realizzare «incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana», se previsti dalle normative vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali.

Che cos’è il bonus Ristrutturazione?2020-08-27T20:51:20+00:00

Il bonus ristrutturazioni 2020 è la detrazione fiscale del 50% per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. La detrazione del 50% è suddivisa in quote annuali spalmate su dieci anni.

Il bonus ristrutturazioni, prorogato dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020, consente di accedere ad un rimborso IRPEF per le spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro.

A chi cedere il credito di imposta ?2020-08-26T12:36:43+00:00

Le detrazioni, recuperabili in 3, 5 o 10 rate annue a seconda del tipo di intervento effettuato, possono essere cedute a:

    • Banche;
    • Istituti di credito;
    • Intermediari finanziari;
    • Privati, come le ditte appaltatrici dei lavori o i rivenditori dei materiali.

A titolo di totale o parziale pagamento delle prestazioni fruite o in forma di abbattimento totale o parziale di mutui e finanziamenti.

Che cos’è il bonus Facciate ?2020-08-26T12:18:21+00:00

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Che cosa è l’ECOBONUS ?2020-08-26T12:16:23+00:00

L’Ecobonus 2020 è una detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli sia nei condomini.
Lo scopo di questa agevolazione è incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici e sorpassare i conbustibili fossili e passare a fonti più ecologiche, come l’energia solare.
La detrazione fiscale riconosciuta varia dal 50 al 65%, per i lavori effettuati sui edifici singoli, e sale fino al 75% per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.

Che cosa è il SISMABONUS ?2020-08-26T12:14:44+00:00

Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. A seconda dell’intervento, le detrazioni sono del 50-70-80% per le case; del 50-75-85% per i condomini. Per una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e per ogni anno.

Che cos’è la cessione del credito di imposta ?2020-08-26T12:35:04+00:00

La cessione del credito d’imposta è la possibilità che lo Stato concede al contribuente di rinunciare all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e di optare, in alternativa, per cedere il relativo credito di imposta di pari ammontare «con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

Che cosa è il SUPERBONUS 110% ?2020-08-26T11:57:13+00:00

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

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