FAQ SUPERBONUS 110%
Pagina di approfondimento dedicata Superbonus 110% ed alle altre detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile, compilando il Form sottostante inviare il proprio quesito al nostro gruppo di esperti che dopo una attenta analisi risponderanno su questa pagina. Tutte le risposte, divise per categoria, verranno raccolta in questa pagina nella sezione sottostante.
IL GRUPPO DI ESPERTI
Ing. Claudia Colosimo
Segretario Commissione Energia Ordine ingegneri Napoli
Vedi anche: Ingenio LE RISPOSTE DELLA SUPER ESPERTA
Ing. Marco Di Ludovico
Coordinatore Commissione Sicurezza e Consolidamento Facciate Esistenti Ordine Ingegneri di Napoli
Ing. Stefano Iaquinta
Coordinatore Commissione Strutture Ordine Ingegneri Napoli
Ing. Paola Marone
Presidente Centro Formazione e Sicurezza Napoli – CFS Napoli
Dott.ssa Carmen Padula
Consigliere Ordine Commercialisti di Napoli
Ing. Vittorio Piccolo
Consigliere Ordine Ingegneri Napoli
Ing. Stefano Russo
Acen Associazione Costruttori Edili Napoli
FAQ
15/06/2021
Si ad entrambe le domande
08/04/2021
il DM Requisiti minimi 26.6.15 indica: “Rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio” (Superficie lorda disperdente quindi riferita all’intero edificio: pareti perimetrali copertura, basamento, pareti di cassa scala etc etc)
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
25/03/2021
Nell’elenco da lei fatto manca l’intervento trainante energetico. può considerare come tale la sostituzione dell’impianto termico che quindi avrà un limite di spesa di 30.000 € e poi come trainato il tetto termico e i serramenti con il limite che ha indicato. i tre importi sono tra loro cumulabili .
02/03/2021
Sono ammesse al superbonus sia le spese per la sostituzione del generatore che dei terminali. Può inoltre abbinare due tipologie di terminali allo stesso generatore ( pavimento radiante e fancoil) sempre rimanendo nel limite complessivo di spesa previsto per l’ intervento.
01/03/2021
Nel superbonus non è contemplata la sostituzione di impianti termici centralizzati con impianti termici autonomi
12/02/2021
La presenza di un unita classificata F3 a parere della scrivente non inficia l’accesso al superbonus per le altre due unità . Eventuali lavori sull unità F3 non potranno essere portati in detrazione ne l’unità avrà un autonomo limite di spesa . Laddove l’unità abbia le caratteristiche urbanistico edilizie per effettuare il cambio di categoria catastale essa potrebbe successivamente accedere al bonus .
CC
23/09/2020
23/09/2020
Di recente l’Agenzia delle entrate ha specificato che il superbonus si può applicare anche alle unità collabenti . In merito all’F/3 nulla è specificato nei documenti di prassi. In ogni caso non c’è una conformità catastali dello stato dei luoghi quindi io valuterei la possibilità di rettificare le categorie catastali per renderle corrispondenti alla realtà prima di iniziare l’iter Superbonus.
23/09/2020
Se l unità immobiliare è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo il proprietario può realizzare il cappotto sulle facciate della sua unità e la quota non è divisi quindi l’unità è assimilata concettualmente ad un edificio unifamiliare.
23/09/2020
23/09/2020
Al momento non è previsto il deposito dell’Ape ante al Comune congiuntamente alla pratica edilizia ne il deposito presso il catasto energetico regionale. Per quanto riguarda il Cened può verificare direttamente con loro.
23/09/20
Può ulteriormente specificare cosa in tende per specchiatura dei serramenti? Ai fini dei bonus può essere incrementata la superficie vetrata o inserire coating riflettenti occorre valutare il titolo urbanistico opportuno per la modifica prospettica e l’eventuale necessità di ulteriori atti di assenso.
20/09/2020
Ai sensi della conversione in legge del DL rilancio è necessario per gli interventi antisismici “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza”.
Pertanto è possibile accedere al 110% con calcolo globale della sicurezza ante e post attestante l’incremento di capacità sismica o mediante procedura semplificata introdotta dalle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico attestante il passaggio di una classe.
20/09/2020
Non esiste un elenco delle lavorazioni nei documenti di prassi del Superbonus ma per le minime lavorazioni indispensabili può riferirsi alla norma tecnica per la corretta progettazione e posa in opera del cappotto o anche al manuale Cortexa. Tuttavia il decreto attuativo requisiti segnala tra le spese ammissibili “demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi”.
20/09/2020
Se il piano cantinato non è abitabile sulla licenza edilizia ma nella realtà lei lo abita allora l’edificio presenta ha una difformità nell’uso. In funzione dello strumento urbanistico vigente potrebbe valutare se il cantinato può essere reso abitabile ( immagino si tratti di una non abitabilità per altezza interna inferiore a 2,70m). Tanto premesso io piuttosto che farle togliere i radiatori dal cantinato le direi che non accede al beneficio, non è ammissibile come spesa un eventuale sostituzione delle componenti di impianto ubicate in quel cantinato.
20/09/2020
Non è previsto il requisito di residenza o di nazionalità italiana per l accesso al bonus, nè nel decreto legge nè nella guida Agenzia delle entrate.
20/09/2020
Le proloco rientrano nelle associazioni del terzo settore e quindi possono accedere al beneficio.
10/09/2020
10/09/2020
Nel caso da lei rappresentato è possibile accedere al Superbonus come anche riportato nella:
Risposta n. 328
OGGETTO: Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)
09/09/2020
Quanto da lei riportato è il testo del decreto. L’allegato I contiene i limiti o massimali di spesa ammissibili che non sostituiscono i prezzi di cui ai computi metrici e prezziare.
07/09/2020
Gli immobili in attesa di condono non possono usufruire delle detrazioni fiscali
07/09/2020
Nel caso da lei rappresentato il Condominio può accedere al Superbonus nella sua interezza. Per gli interventi trainati di isolamento della superficie opaca ha un limite di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi trainanti cumulabili con quelli trainati il limite di spesa per ciascuna unità immobiliare dipende dall’intervento, ad esempio, per la sostituzione di un impianto termico autonomo in un appartamento il limite di detrazione è di 30.000euro ( equivalente a 27.272 euro di limite di spesa).
07/09/2020
L’esclusione prevista dalla circola 24/e dell’Agenzia delle entrate riguarda il Superbonus tout court sia per gli interventi di risparmio energetico che di riduzione della vulnerabilità sismica, si può sempre optare per il sisma+eco bonus classico.
Nel merito l’Agenzia specifica: ‘Il contribuente può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione bdel rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità immobiliari, di cui è unico proprietario.’
In altre parole il proprietario di un intero edificio, ove siano rinvenibili parti comuni con due o più unità immobiliari distintamente accatastate, può usufruire della detrazione per le spese relative alle opere effettuate sulle parti condivise per l’efficientameto energetico che per il miglioramento sismico.
07/09/2020
La legge 77/70 parla di spese sostenute entro il 31.12.2021 e non di lavori ultimati entro la stessa data
07/09/2020
Per quanto riguarda il superbonus vi rientrano le spese per gli interventi previsti nell’art.119 della Legge 77/70 e quelle accessorie alle stesse necessarie a dare la lavorazione completa a perfetta regola d’arte; cioè per fare un cappotto termico una spesa accessoria può essere il ponteggio, la preparazione del supporto, la tinteggiatura,… sempre nel rispetto dei limiti di spesa previsti
05/09/2020
Plausibilmente le è stato risposto che non può beneficiare del superbonus in quanto l’edificio come descritto avendo delle parti comuni si configura comunque come condominio e vi è la coincidenza dei comproprietari per entrambe le unità. Se entrambe le unità sono dotate di impianto termico può realizzare tutti gli interventi da lei elencati sia sugli impianti che sull’involucro ed accedere all’Ecobonus singole unità ad esempio:
– isolamento del tetto limite di detrazione 60.000euro per unità immobiliare, aliquota di detrazione 65%
– isolamento a cappotto delle facciate ( limite ed aliquota sopra riportati)
– sostituzione dei serramenti ( limite di detrazione sempre 60.000euro e aliquota 50%)
– sostistuizone dell’impianto termico ( limite di detrazione 30.000 euro ed aliquota 50-65% in funzione del tipo di impianto)
– installazione di pannelli solari termici ( limite di detrazione sempre 60.000euro e aliquota 65%)
– installazione di impianto fotovoltaico ( limite di spesa 96.000 euro per unità immobiliare ed aliquota 50%)
etc etc
Occorre pertanto affidarsi ad un professionista per una consulenza specifica che valuti lo stato di fatto dell’edificio e, rispondendo anche alle sue esigenze, individui gli interventi più idonei.
05/09/2020
La demolizione e ricostruzione di un elemento dell’involucro opaco ( tetto) appartenente alla superficie disperdente ( cioè che delimita l’ambiente riscaldato dall’esterno o da un ambiente non riscaldato) rientra nel superbonus come intervento trainante se da solo l’intervento interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio. Inoltra per l’accesso al superbonus sarà necessario che questo intervento, congiuntamente ad altri, consenta il salto di due classi energetiche. Il limite di spesa da considerare è di 40.000 euro per unità immobiliare ( fino ad 8 u.i) quindi si applica il limite di spesa previsto per l’intervento trainante sull’involucro opaco.
05/09/2020
In prima convocazione “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno la metà del valore dell’edificio”(50% dei millesimi di proprietà, 500/1000). In seconda convocazione “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”(riferito ai millesimi).
04/09/2020
Per interventi sulle unità immobiliari, site all’interno di edifici plurifamiliari oppure all’interno dell’edificio in condominio, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi , è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.
Per il Sisma bonus invece gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
04/09/2020
Se le 7 unità sono tutte in comproprietà tra lei e suo fratello non può accedere al Superbonus ai sensi della circolare 24/e dell AdE. Puo però accedere al sisma bonus o/e ecobonus con aliquote di detrazione fino al 85%.
04/09/2020
Se tutte le unità immobiliari dell’edificio sono in comproprietà ai due fratelli non rientrano nel superbonus ai sensi della Circolare 24/E .
04/09/2020
Secondo quanto riportato dalla circolare dell’AdE, “Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.“
04/09/2020
Il quesito non si specifica il tipo di agevolazione che si intende utilizzare.
Se ipotizziamo l’utilizzo del Superbonus 110% del DL Rilancio convertito in L.77/2020 la risposta è NO.
Infatti, in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’art.119 del DL Rilancio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini», ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi, piani o porzioni di piano, in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia).
Il locatario non può essere qualificato come condomino non essendo proprietario (di conseguenza neanche delle parti comuni) e pertanto, nel caso in specie, non costituendosi il Condominio, si ricade nel caso negativo dell’unico proprietario richiamato dalla Circolare AdE n.24/E del 08/08/2020 e cioè che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
31/08/2020
Il Sisma bonus può essere utilizzato da tutti i contribuenti sia assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che dai soggetti passivi Ires, per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive.
31/08/2020
L’agevolazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere sempre inquadrata nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Orbene il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia classificando come tali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con la possibilità di cambiarne sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e di realizzare «incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana», se previsti dalle normative vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali.
31/08/2020
No non è possibile accedere al Superbonus 110% , infatti come recita la circolare dell’AdE:
il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti
31/08/2020
Si è corretto, non posso usufruire delle detrazioni
31/08/2020
No Non posso usufruire delle detrazioni
31/08/2020
Oltre ai requisiti di natura fiscale, per accedere all’incentivo previsto dal sisma-bonus bisogna assicurare il passaggio di classe di rischio sismico che è funzione dell’efficacia degli interventi di miglioramento sismico che si sono previsti. Evidentemente questo si potrebbe ottenere anche solo con interventi di tipo locale opportunamente progettati.
30/08/2020
Bisogna asseverare i costi (quello che riscontriamo nelle fatture per sintetizzare) sostenuti nel processo edilizio di realizzazione dell’intervento mentre i prezzi (quello che riscontriamo nei prezzari) intervengono esclusivamente per la determinazione e giustificazione dei costi.
i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario
30/08/2020
Non è possibile applicare il Superbonus alla singola u.i. in condominio e questo lo prevede il Decreto Rilancio e la sua conversione in legge 77/20 quindi prescinde dalla Circolare dell AdE 24/E dell’ 8 agosto. Sole se L’ unità facente parte del condominio è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno allora può accedere al bonus. Per gli interventi da lei citati ( infissi e ftv) potrà accedere rispettivamente all ecobonus singole unità ( aliquota di detrazione 50%) ed al bonus ristrutturazioni ( aliquota detrazione 50%)
30/08/2020
Non è possibile applicare il Superbonus alla singola u.i. in condominio e questo lo prevede il Decreto Rilancio e la sua conversione in legge 77/20 quindi prescinde dalla Circolare dell AdE 24/E dell’ 8 agosto. Sole se L’ unità facente parte del condominio è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno allora può accedere al bonus.
28/08/2020
Il libretto dell’impianto termico esistente è sempre obbligatorio a prescindere dall’accesso alle agevolazioni fiscali. Un impianto termico esistente ed esercito senza libretto o senza rapporto di efficienza periodica è un impianto non in regola e di conseguenza anche un ape eventualmente già esistente perde di validità.
27/08/2020
Sarebbe preferibile che l’impresa che emette fattura sia anche quella dichiarata nel titolo abilitativo/autorizzativo.
27/08/2020
Come riportato nella guida dell’Agenzia dell’entrate :
l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
- a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
- b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
- c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
27/08/2020
SI, d’accordo conviene far acquistare i sanitari direttamente all’impresa
La circolare AdE n24 del 08/08/2020 alle pagg. 7-8 recita:
In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Pertanto, ai sensi della circolare è escluso dal superbonus sia per gli interventi eco che sisma.
27/08/2020
No, non è possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 110% perché occorre effettuare almeno un intervento trainante e gli interventi trainanti riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.
27/08/2020
In merito alla domanda andrebbe plausibilmente fatta una distinzione tra categorie catastali e destinazione d’uso. La circolare ammette al beneficio solo le unità residenziali e tra queste esclude alcune categorie catastali, quindi ritengo che se l’intero condominio è adibito ad uffici è escluso dal bonus. Queste esclusione non era prevista nella legge di conversione 77/20 che parlava di condomini ed edifici unifamiliari senza mai porre l’aggettivo residenziale. Si suggerisce di porre un interpello all’AdE.
27/08/2020
In merito alla domanda l’AdE ha in diversi interpelli chiarito che i bonus, in termini di limiti di spesa, si applicano al numero di unità esistenti prima del frazionamento. In passato, per il previgente Ecobonus, Ena si era espressa nel merito dicendo inoltre che per la detrazione degli impianti termici in caso di frazionamento quest ultima era possibile solo se l’impianto post operam fosse centralizzato e quindi condiviso dalle unità oggetto di frazionamento. Per quanto riguarda le modalità di confronto della classe energetica ante e post sarà preferibile attendere eventuali riscontri e/o linee guida da parte di Enea.
27/08/2020
Al momento la scadenza del bonus è al 31/12/2020
27/08/2020
Lo sgravio fiscale del 90% è cedibile alla ditta esecutrice secondo quanto previsto dall’art. 121 del DL Rilancio 34/2020
27/08/2020
Lo sgravio fiscale va suddiviso in 10 anni a partire dall’anno successivo a quello in cui si sono sostenuti i costi
27/08/2020
Una società Srl può accedere allo sgravio del 90% infatti dalla Guida AdE Bonus facciate Febbraio 2020 pag.3:
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.
Inoltre sempre alla pag. 3:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
-
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
-
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
le società semplici
-
le associazioni tra professionisti
-
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
27/08/2020
La circolare AdE n24 del 08/08/2020 alle pagg. 7-8 recita:
In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Il fabbricato, ai sensi della circolare, è escluso dal superbonus ma può accedere alle detrazioni fiscali di SISMA e ECOBONUS
27/08/2020
No, poiché nel sismabonus la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, una ” nuova costruzione”, salvo che non dipenda all’adeguamento della normativa antisismica.
Tuttavia l’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ammette ai superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2000 (Testo unico dell’edilizia). Orbene il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia classificando come tali anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con la possibilità di cambiarne sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e di realizzare «incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana», se previsti dalle normative vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali.
Il bonus ristrutturazioni 2020 è la detrazione fiscale del 50% per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. La detrazione del 50% è suddivisa in quote annuali spalmate su dieci anni.
Il bonus ristrutturazioni, prorogato dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020, consente di accedere ad un rimborso IRPEF per le spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro.
Le detrazioni, recuperabili in 3, 5 o 10 rate annue a seconda del tipo di intervento effettuato, possono essere cedute a:
-
- Banche;
- Istituti di credito;
- Intermediari finanziari;
- Privati, come le ditte appaltatrici dei lavori o i rivenditori dei materiali.
A titolo di totale o parziale pagamento delle prestazioni fruite o in forma di abbattimento totale o parziale di mutui e finanziamenti.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
L’Ecobonus 2020 è una detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli sia nei condomini.
Lo scopo di questa agevolazione è incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici e sorpassare i conbustibili fossili e passare a fonti più ecologiche, come l’energia solare.
La detrazione fiscale riconosciuta varia dal 50 al 65%, per i lavori effettuati sui edifici singoli, e sale fino al 75% per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.
Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. A seconda dell’intervento, le detrazioni sono del 50-70-80% per le case; del 50-75-85% per i condomini. Per una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e per ogni anno.
La cessione del credito d’imposta è la possibilità che lo Stato concede al contribuente di rinunciare all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e di optare, in alternativa, per cedere il relativo credito di imposta di pari ammontare «con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.