FAQs

Edificio unifamiliare. L’asseverazione di cui al punto 2.1 dell’allegato A, con riferimento agli interventi sull’involucro dell’edificio (pareti e finestre) riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella l dell’allegato E; INOLTRE “ Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la SUDDETTA ASSEVERAZIONE PUÒ essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici. Analogamente l’asseverazione di cui al punto 6.1 dell’allegato A per la sostituzione degli impianti di riscaldamento PUÒ essere sostituita da “idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi”, concetto ripetuto e specificato al punto 6.2. Quindi per finestre e impianti ibridi (e anche in altri casi) le asseverazioni del termotecnico riguardo alle caratteristiche tecniche degli interventi POSSONO essere sostituite dalle dichiarazioni dei produttori o installatori. A questo punto entra in gioco il punto 13.2 che dice che quando l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche PUÒ essere sostituita….. allora la spesa massima ammissibile È CALCOLATA usando la tabella dell’allegato I. Cioè, quando è possibile sostituire l’asseverazione sulle caratteristiche tecniche allora si DEVE usare direttamente l’allegato I con limiti di spesa per kw o a metro quadro, senza fare riferimento ai computi metrici e prezziari. (indipendentemente dal fatto che la asseverazione sui requisiti l’hai sostituita o meno). Puoi inoltre fare riferimento alla tabella dell’allegato I quando, per gli interventi diversi da quelli sopra citati, non trovi le voci che ti servono nei preziari, in alternativa alla determinazione di nuovi prezzi. Vi risulta?

2020-09-09T10:44:08+00:00Settembre 9th, 2020||

09/09/2020 Quanto da lei riportato è il testo del decreto. L'allegato I contiene i limiti o massimali di spesa ammissibili che non sostituiscono i prezzi di cui ai computi metrici e prezziare.

io e mio fratello siamo proprietari esclusivi, ogni uno di un appartamento 1 e 2 piano, e comproprietari 50% di altre due unità al PT dello stesso fabbricato e vorremmo usufruire del Super-bonus 110% realizzando: Cappotto intero fabbricato,infissi e riscaldamento con caldaia a condensazione. 1) Possibile accedere per le 4 unità ? 2) Se si, le detrazioni per ogni tipo di intervento (trainante e trainati) a quanto ammontano rispettivamente , e sono cumulabili?

2020-09-07T14:04:51+00:00Settembre 7th, 2020||

07/09/2020 Nel caso da lei rappresentato il Condominio può accedere al Superbonus nella sua interezza. Per gli interventi trainati di isolamento della superficie opaca ha un limite di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi trainanti cumulabili con quelli trainati il limite di spesa per ciascuna unità immobiliare dipende dall'intervento, ad

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale per un Fabbricato appartenente ad un unico proprietario con 10 unità abitative, mi è parso di capire che con certezza non si può applicare l’ecobonus ma è possibile il sismabonus.

2020-09-07T13:54:34+00:00Settembre 7th, 2020|, |

07/09/2020  L'esclusione prevista dalla circola 24/e dell'Agenzia delle entrate riguarda il Superbonus tout court sia per gli interventi di risparmio energetico che di riduzione della vulnerabilità sismica, si può sempre optare per il sisma+eco  bonus classico. Nel merito l’Agenzia specifica: ‘Il contribuente può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale le spese ammesse a detrazione comprendono tutte le opere necessarie per il completamento dell’opera?

2020-09-07T13:49:06+00:00Settembre 7th, 2020||

07/09/2020 Per quanto riguarda il superbonus vi rientrano le spese per gli interventi previsti nell'art.119 della Legge 77/70 e quelle accessorie alle stesse necessarie a dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte; cioè per fare un cappotto termico una spesa accessoria può essere il ponteggio, la preparazione del supporto, la tinteggiatura,... sempre nel rispetto

IO E MIO MARITO SIAMO COMPROPRIETARI E NON RESIDENTI DI UN CASALE ANTICO TERRA-TETTO CON 2 ABITAZIONI CON 2 INGRESSI INDIPENDENTI, E UN GRANDE GIARDINO TUTTO INTORNO. MI AVETE GIà RISPOSTO CHE NON SI PUò BENEFICIARE DELL’ECOBONUS . VOLENDO FARE COMUNQUE MIGLIORAMENTI ENERGETICI, TIPO FOTOVOLTAICO, SOLARE , CALDAIA ETC., C’E’ LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AD UN ALTRO TIPO DI BONUS? E COSA SI POTREBBE CAMBIARE?

2020-09-05T17:48:02+00:00Settembre 5th, 2020||

05/09/2020 Plausibilmente le è stato risposto che non può beneficiare del superbonus in quanto l'edificio come descritto avendo delle parti comuni si configura comunque come condominio e vi è la coincidenza dei comproprietari per entrambe le unità. Se entrambe le unità sono dotate di impianto termico può realizzare tutti gli interventi da lei elencati sia

Con il cosiddetto DL Semplificazione, l’intervento di Demolizione e Ricostruzione è stato assimilato ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in virtù di questo la demolizione e ricostruzione con sostituzione di un tetto (solaio latero-cementizio) con un tetto in legno e copertura con tegole fotovoltaiche…è un intervento che rientra nel superbonus 110%? Come massimale detraibile devo fare riferimento al massimale per impianto fotovoltaico (2,400 € per ogni kW)?

2020-09-07T13:56:20+00:00Settembre 5th, 2020||

05/09/2020 La demolizione e ricostruzione di un elemento dell'involucro opaco ( tetto) appartenente alla superficie disperdente ( cioè che delimita l'ambiente riscaldato dall'esterno o da un ambiente non riscaldato) rientra nel superbonus come intervento trainante se da solo l'intervento interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio. Inoltra per l'accesso al superbonus sarà necessario

Nell’art. 63 del D.L 104 /2020 si dice espressamente che “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.». Cosa si intende per 1/3 del valore dell’edificio? Inoltre le due condizioni necessarie e cioè MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI e 1/3 DEL VALORE DELL’EDIFICIO devono verificarsi contemporaneamente?

2020-09-05T17:38:29+00:00Settembre 5th, 2020||

05/09/2020 In prima convocazione “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50%+1) e almeno la metà del valore dell’edificio”(50% dei millesimi di proprietà, 500/1000). In seconda convocazione “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un

Mia moglie e proprietaria in un fabbricato (ex beneficiario della legge 219/81, assegnatario di contributo e mai finanziato per mancanza di fondi) costituito da 4 unità immobiliari (condominio di fatto) di cui lei ne ha in proprietà tre, è possibile usufruire del superbonus per tutte le unità abitative anche se nella ricostruzione ne verranno realizzate 3 di cui 2 di sua proprietà?

2020-09-04T14:23:27+00:00Settembre 4th, 2020||

04/09/2020 Per interventi sulle unità immobiliari, site all’interno di edifici plurifamiliari oppure all’interno dell’edificio in condominio, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi , è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi

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