Singolo edificio costituito da un’unica unità immobiliare e di proprietà per ½ del Soggetto 1 e per ½ del Soggetto 2. A febbraio 2020 è stato presentato in comune un progetto di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione parziale di tale edificio (mantenendo la stessa volumetria), il progetto prevede anche il frazionamento da un’unica unità immobiliare a due unità immobiliari distinte. Tale progetto è stato approvato con il rilascio di permesso di costruire a giugno 2020. Ai fini delle detrazioni fiscali (superbonus 110%) i quesiti sono i seguenti: – È possibile accedere al Superbonus? – In caso di risposta affermativa, come vengono calcolate le detrazioni? Viene considerata un’unica unità immobiliare oppure in vista del progetto di ristrutturazione edilizia (già approvato in comune) vengono considerate due unità immobiliari? – Se in fase di presentazione del progetto di ristrutturazione edilizia non è stata presenta la documentazione necessaria per accedere al Sismabonus, è possibile in data odierna integrare tale documentazione in modo da poter accedere al Sismabonus?
23/09/2020 - Può accedere al superbonus se il progetto risponde ai requisiti tecnici previsti ( trasmittanza termica dei componenti, rendimenti impianti, doppio salto di classe energetica,...) - Le detrazioni vengono computate sul numero di unità esistenti al momento di presentazione del titolo abilitativo