FAQs

Singolo edificio costituito da un’unica unità immobiliare e di proprietà per ½ del Soggetto 1 e per ½ del Soggetto 2. A febbraio 2020 è stato presentato in comune un progetto di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione parziale di tale edificio (mantenendo la stessa volumetria), il progetto prevede anche il frazionamento da un’unica unità immobiliare a due unità immobiliari distinte. Tale progetto è stato approvato con il rilascio di permesso di costruire a giugno 2020. Ai fini delle detrazioni fiscali (superbonus 110%) i quesiti sono i seguenti: – È possibile accedere al Superbonus? – In caso di risposta affermativa, come vengono calcolate le detrazioni? Viene considerata un’unica unità immobiliare oppure in vista del progetto di ristrutturazione edilizia (già approvato in comune) vengono considerate due unità immobiliari? – Se in fase di presentazione del progetto di ristrutturazione edilizia non è stata presenta la documentazione necessaria per accedere al Sismabonus, è possibile in data odierna integrare tale documentazione in modo da poter accedere al Sismabonus?

2020-09-23T15:41:21+00:00Settembre 23rd, 2020||

23/09/2020 - Può accedere al superbonus se il progetto risponde ai requisiti tecnici previsti ( trasmittanza termica dei componenti, rendimenti impianti, doppio salto di classe energetica,...) - Le detrazioni vengono computate sul numero di unità esistenti al momento di presentazione del titolo abilitativo

In edificio unifamiliare è possibile modificare alcune specchiature dei serramenti,aumentandole, inserendole nel progetto da presentare in Comune insieme agli interventi di riqualificazione energetica (trainanti e non) previsti per accedere al Superbonus?

2020-09-23T15:37:54+00:00Settembre 23rd, 2020||

23/09/20 Può ulteriormente specificare cosa in tende per specchiatura dei serramenti? Ai fini dei bonus può essere incrementata la superficie vetrata o inserire coating riflettenti occorre valutare il titolo urbanistico opportuno per la  modifica prospettica e l'eventuale necessità di ulteriori atti di assenso.

Secondo quanto previsto dal Dl rilancio anche gli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali in zona sismica 1 e 2 di (art. 16 DL n.63 del 2013 comma 1bis) passano dal 50% al 110% di detrazione. Ciò significa che non è necessario effettuare la classificazione del rischio sismico dell’edificio?

2020-09-20T06:04:48+00:00Settembre 20th, 2020||

20/09/2020 Ai sensi della conversione in legge del DL rilancio è necessario per gli interventi antisismici “per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive

Esiste un chiarimento o un elenco dei lavori correlati, necessari e indispensabili che rientrano per causa di forza maggiore nelle lavorazioni necessarie per eseguire il cappotto di un fabbricato che vuole usufruire del 110? Si richiede se le lavorazioni del computo metrico necessarie per eseguire un cappotto, quali ad esempio smontaggio e montaggio unità esterne clima per split interni su facciate, smontaggio e montaggio discendenti ( o sostituzione con nuove per danneggiamento), smontaggio e montaggio luci esterne su logge e balconi, grigliature e canaline per tubazioni gas, nuove tubazioni per rete antenna ecc, sono comprese nel 110.

2020-09-20T05:50:41+00:00Settembre 20th, 2020||

20/09/2020 Non esiste un elenco delle lavorazioni nei documenti di prassi del Superbonus ma per le minime lavorazioni indispensabili può riferirsi alla norma tecnica per la corretta progettazione e posa in opera del cappotto o anche al manuale Cortexa.  Tuttavia il decreto attuativo requisiti segnala tra le spese ammissibili “demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto

Casa singola disposta su tre piani-costruzione 1990- lombardia Il seminterrato é accatastato parte come cantina e parte come ” ALTRA U.I.U. SUB ecc. Le zone sono tutte dotate di radiatori dalla costruzione. Mi viene detto che per poter usufruire delle agevolazioni del superbonus per sostituzione sistema di riscaldamento devo togliere i termosifoni da questi ambienti in quanto non dichiarati “abitabili”. chiedo se sia corretto.

2020-09-20T05:45:47+00:00Settembre 20th, 2020||

20/09/2020 Se il piano cantinato non è abitabile sulla licenza edilizia ma nella realtà lei lo abita allora l'edificio presenta ha una difformità nell'uso. In funzione dello strumento urbanistico vigente potrebbe valutare se il cantinato può essere reso abitabile ( immagino si tratti di una non abitabilità per altezza interna inferiore a 2,70m). Tanto premesso

Nel comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio viene indicato che per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Quindi anche per gli interventi di nuova costruzione) il limite di spesa è di 1600 euro per ogni KW di potenza nominale. La mia domanda è: Dato che le nuove costruzioni non possono accedere al Superbonus, l’installazione di impianti fotovoltaici su nuove costruzioni hanno effettivamente diritto agli incentivi al 110%? Se si, bisogna attuare le normali procedure per richiedere il superbonus? Come bisogna comportarsi in questo caso con con gli interventi trainanti?

2020-09-10T19:43:34+00:00Settembre 10th, 2020||

10/09/2020 Rileviamo questa incongruenza presente nel testo di legge da lei riportato. Le nuove costruzioni non solo non ammesse al Superbonus ma sono anche obbligate ad avere un impianto fotovoltaico ai sensi del D.Lgs.28/2011, quindi non avrebbe senso il riferimento agli edifici di nuova costruzione. E' preferibile attendere chiarimenti istituzionali nel merito.

Sono proprietario di una villetta a schiera facente parte di un condominio orizzontale costituito da 7 unità immobiliari. Ho accesso indipendente tramite cancello al giardino di mia proprietà esclusiva attraverso una strada condominiale interna. Posso accedere al Superbonus singolarmente per la mia unità immobiliare?

2020-09-10T19:42:03+00:00Settembre 10th, 2020||

10/09/2020 Nel caso da lei rappresentato è  possibile accedere al Superbonus come anche riportato nella: Risposta n. 328 OGGETTO: Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" - Articoli 119 e121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)  

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