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LE MAPPE DI RISCHIO RELATIVE ALL’EVENTO FRANOSO 

Il PAI è un documento programmatico che individua scenari di rischio collegati ai fenomeni franosi ed alluvionali presenti e/o previsti nel territorio ed associa ad essi normative, limitazioni nell’uso del suolo e tipologie di interventi, strutturali e non, che sono finalizzati alla mitigazione dei danni attesi. Ai sensi della vigente normativa di settore il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme e degli elaborati di piano si assumono le definizioni di seguito riportate:
Pericolosità idrogeologica: probabilità di occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante entro un dato intervallo di tempo ed in una data area;
Pericolosità relativa (suscettibilità) da frana: previsione spaziale, tipologica, dell’intensità e dell’evoluzione del fenomeno franoso;
Rischio idrogeologico: entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) secondo la seguente formulazione:

R = P x E x V = P x Dp

dove:
P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;
E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposti ad un evento naturale;
V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento naturale;
Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto;

La carta del rischio scaturisce dalla sovrapposizione della carta del pericolo idrogeologico/frana/valanga con quella dell’uso del suolo.

MAPPA RISCHIO IDRAULICO

Gli elaborati cartografici del piano definiscono, con il colore ROSSO le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), con il colore ARANCIONE le aree con rischio elevato (R3), in VERDE rischio medio (R2) e in VERDE CHIARO rischio moderato (R1), le aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, le aree di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa e le aree di attenzione per la presenza di alvei strada.

MAPPA RISCHIO FRANA

Gli elaborati tecnici delle presenti norme definiscono le aree a rischio da frana molto elevato (R4) in ROSSO, elevato (R3) in ARANCIONE, medio (R2) in VERDE e moderato (R1) in VERDE CHIARO.
Nelle aree perimetrate a rischio frana ed anche a rischio idraulico le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità; le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.

Art.20 interventi consentiti sul patrimonio edilizio:

2- Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compresi le opere di sistemazione di superfici scoperte di pertinenza di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio;
f) I mutamenti di destinazione d’uso di un edificio già esistente, a condizione che la stessa non comporti aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo;
g) l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro;
h) l’utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico insediativo.

MAPPA ISPRA

L’ISPRA, al fine di aggiornare la mappa della pericolosità da frana sull’intero territorio nazionale, ha proceduto a realizzare la nuova Mosaicatura nazionale (v. 4.0 – 2020-2021) delle aree a pericolosità dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI. Tale mosaicatura è stata utilizzata per la produzione dei nuovi indicatori di rischio per frane. In analogia con le Mosaicature ISPRA 2015 e 2017, pubblicate nel Rapporto 2015 e 2018 su Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Trigila et alii, 2015c e 2018), è stata utilizzata una legenda armonizzata. Su di un‘unica mappa sono state riportate le mappe di pericolosità frana ed alluvione.

Relativamente alle Norme di attuazione dei PAI, l’analisi condotta nel 2015 ha evidenziato che nelle aree classificate a pericolosità da frana molto elevata (P4) ROSSO SCURO sono consentiti esclusivamente: gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso; le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; la realizzazione di nuove infrastrutture lineari e a rete previste da normative di legge, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili; le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio; gli interventi volti alla bonifica dei siti contaminati; gli interventi di consolidamento e restauro conservativo dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa vigente.
Nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P3) ROSSO CHIARO sono generalmente consentiti, oltre agli interventi ammessi nelle aree a pericolosità molto elevata, anche gli interventi di ampliamento di edifici esistenti per l’adeguamento igienico-sanitario e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente.
Nelle aree classificate a pericolosità da frana media (P2) ARANCIONE gli interventi ammissibili sono quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Gli interventi generalmente sono soggetti ad uno studio di compatibilità finalizzato a verificare che l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente i processi geomorfologici nell’area interessata dall’opera e dalle sue pertinenze. Nelle aree classificate a pericolosità da frana moderata (P1) ARANCIONE CHIARO è generalmente consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Le Aree di attenzione (AA) GIALLE corrispondono generalmente a porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità. Ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio geomorfologico volto ad accertare il livello di pericolosità sussistente nell’area. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (Trigila et alii, 2015c).
I layer della Mosaicatura ISPRA 2020 definiscono l’estensione delle aree allagabili sull’intero
territorio nazionale per ciascuno degli scenari di probabilità previsti dall’art. 6 della Dir. Alluvioni:

  • High Probability Hazard: (HPH – elevata probabilità di alluvioni) (BLU SCURO);
  • Medium Probability Hazard: (MPH – media probabilità di alluvioni) (BLU CHIARO);
  • Low Probability Hazard: (LPH – bassa probabilità di alluvioni) (CELESTE).

In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 49/2010, a tali scenari corrispondono le aree allagabili a seguito di eventi alluvionali con tempi di ritorno compresi fra 20 e 50 anni (HPH – elevata probabilità o alluvioni frequenti); con tempi di ritorno fra 100 e 200 anni (MPH – probabilità media o alluvioni poco frequenti); con tempi di ritorno superiori a 200 anni (LPH – scarsa probabilità o scenari di eventi estremi).

La Mosaicatura ISPRA delle aree a pericolosità da frana è un elaborato con valenza tecnico-scientifica aggiornato con cadenza pluriennale. E’ necessario far riferimento ai documenti e alla cartografia ufficiale pubblicati sui siti delle Autorità di Bacino Distrettuali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per consultare i dati aggiornati e con valore legale, le norme e i vincoli d’uso del territorio vigenti (Art. 65 D.Lgs. 152/2006).

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO “ISOLA D’ISCHIA”

Approvato con D.M. del 08.02.1999, pubblicato sulla G.U. n°94 del 23.04.1999 è costituito dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. L’ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dall’intero territorio dei Comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. Le aree regolate dal presente piano sono distinte zone di piano, in funzione del valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica:

P.I.: Protezione Integrale In BIANCO (da non confondersi con il bianco delle tavole precedenti)
P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale in VERDE (da non confondersi con il bianco delle tavole precedenti).
R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale in ROSSO (da non confondersi con il bianco delle tavole precedenti)

Art.6 Norme e disposizioni generali per tutte le zone:

  1. Per gli immobili valgono le seguenti prescrizioni:

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale

  1. Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo art. 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
  2. Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.
  3. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti; in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, esse dovranno essere rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.
  4. Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l’assorbimento delle acque meteoriche.

Art.9 Interventi consentiti in per tutte le zone:

  1. a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell’art. 7 della presente normativa (per edifici di recente impianto, realizzati dopo il 1945 con esclusione degli edifici di particolare pregio storico-artistico ed ambientale-paesistico)

Titolo II Norme e prescrizioni di tutela per le singole zone

Art.11 Protezione Integrale (PI)

  1. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a), (interventi validi in tutte le zone) è consentito l’adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali di superificie residenziale non superiore ai 75 mq […]

Eventuali ampliamenti per l’adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente.
Possono altresì essere adeguate le attrezzature per la conduzione del fondo anche attraverso l’incremento delle volumetrie esistenti e destinate a tale uso entro il limite massimo del 10%. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).
La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti e deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.
Art.12 Protezione Integrale con restauro paesistoco-ambientale (PIR)

  1. Adeguamento edilizia rurale. Oltre agli interventi di cui agli artt. 7 punto 6 e 9 lett. a) (interventi possibili in tutte le zone), è consentito l’adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, delle case rurali di superificie residenziale non superiore ai 75 mq., con esclusione dell’architettura rupestre di cui all’art. 16 della presente normativa.

Eventuali ampliamenti per l’adeguamento igienico-sanitario non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Possono altresì essere adeguate le attrezzature per la conduzione del fondo anche attraverso l’incremento delle volumetrie esistenti e destinate a tale uso entro il limite massimo del 10%. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi già esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti).
La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti e deve prevedere la obbligatoria trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti autorizzati dalla concessione stessa.
Art.13 zona Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (RUA)
Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall’art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq ed occupate stabilmente da residenti da almeno tre anni.
Eventuali ampliamenti per l’adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente, non potranno interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla data di vigenza del presente piano e potranno essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L’altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno. Per le aree occupate dagli insediamenti baraccali realizzati a seguito del terremoto del 1883 i Comuni dovranno redigere appositi piani particolareggiati finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento di cui ai precedenti commi del presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all’art. 7 della presente normativa.
L’altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 7,00 m. fuori terra.
L’incidenza paesistico-ambientale di detti piani particolareggiati dovrà preventivamente essere valutata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, con parere della Soprintendenza Archeologica se ricadenti nelle aree di interesse archeologico come definite dall’art. 5 punto 2 della presente normativa.

SOVRAPPOSIZIONE PTP RISCHIO FRANA

In questa mappa elaborata dall’ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA viene sovrapposta la mappa P.T.P. a quella rischio frana

Si ringraziano per il prezioso contributo la Geologa Filomena Miragliuolo e gli Ingg. Ferdinando Aloi e Michele Di Costanzo

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